Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione
(traduzione non ufficiale)
Preambolo
Gli Stati Parte alla presente Convenzione,
Preoccupati
essa costituisce per la stabilità e la sicurezza delle società, minando le istituzioni
ed i valori democratici, i valori etici e la giustizia e compromettendo lo sviluppo
sostenibile e lo stato di diritto,
dalla gravità dei problemi posti dalla corruzione e dalla minaccia che
Preoccupati anche
criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica,
compreso il riciclaggio di denaro,
dai nessi esistenti tra la corruzione ed altre forme di
Preoccupati inoltre
quali possono rappresentare una parte sostanziale delle risorse degli Stati, e che
minacciano la stabilità politica e lo sviluppo sostenibile di tali Stati,
dai casi di corruzione relativi a considerevoli quantità di beni, i
Convinti
transnazionale che colpisce tutte le società e tutte le economie, ciò che rende la
cooperazione internazionale essenziale per prevenire e stroncare tale corruzione,
che la corruzione non sia più una questione locale, ma un fenomeno
Convinti anche
prevenire e combattere efficacemente la corruzione,
che un approccio globale e multidisciplinare sia necessario per
Convinti inoltre
a mettere gli Stati maggiormente in grado, anche mediante il potenziamento delle
capacità e delle istituzioni, di prevenire e combattere efficacemente la
corruzione,
che l’offerta di assistenza tecnica possa notevolmente contribuire
Convinti
particolarmente pregiudizievole per le istituzioni democratiche, le economie
nazionali e lo stato di diritto,
che l’acquisizione illecita di patrimoni personali possa essere
Determinati
trasferimenti internazionali di beni illecitamente acquisiti e a potenziare la
cooperazione internazionale per il recupero di beni,
a prevenire, individuare e scoraggiare in modo più efficace i
Riconoscendo
legge nei procedimenti penali e nei procedimenti civili o amministrativi
concernenti il riconoscimenti di diritti di proprietà,
i principi fondamentali del rispetto delle garanzie previste dalla
Avendo a mente
che questi ultimi devono cooperare tra loro, con il sostegno e la partecipazione di
persone e gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le
organizzazioni non governative e le comunità di persone, affinché i loro sforzi in
tale settore siano efficaci,
che spetta a tutti gli Stati prevenire e sradicare la corruzione e
Avendo inoltre a mente
pubblici, di equità, di responsabilità e di uguaglianza dinnanzi alla legge e la
necessità di salvaguardare l’integrità e di favorire la cultura del rifiuto della
corruzione,
i principi di buona gestione degli affari pubblici e dei beni
Congratulandosi
criminalità e la giustizia penale e dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga ed
il crimine al fine di prevenire e combattere la corruzione,
per i lavori svolti dalla Commissione per la prevenzione della
Ricordando
regionali, in particolare le attività del Consiglio di cooperazione doganale
(chiamato anche Organizzazione mondiale delle dogane), del Consiglio d’Europa,
della Lega degli Stati Arabi, dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico, dell’Organizzazione degli Stati americani, dell’Unione africana e
dell’Unione europea,
i lavori svolti in tale settore da altre organizzazioni internazionali e
Prendendo atto con soddisfazione
combattere la corruzione quali, tra gli altri, la Convenzione interamericana contro
la corruzione, adottata dall’Organizzazione degli Stati americani il 29 marzo
1996
funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea,
adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 26 maggio 1997
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche
internazionali, adottata dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico il 21 novembre 1997
adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 27 gennaio 1999
Convenzione civile sulla corruzione, adottata dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa il 4 novembre 1999
lotta alla corruzione, adottata dai capi di Stato e di governo dell’Unione africana il
12 luglio 2003.
degli strumenti multilaterali volti a prevenire e1, la Convenzione sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti2, la Convenzione3, la Convenzione penale sulla corruzione,4, la5, e la Convenzione sulla prevenzione e la
1
Si veda E/1996/99.
2
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, C 195, 25 giugno 1997.
3
numero di vendita: E.98.III.B.18).
Si veda Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries (pubblicazione delle Nazioni Unite,
4
Consiglio d’Europa, Serie dei Trattati europei, n. 173.
5
Ibid., n. 174.
Rallegrandosi
Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata
dell’entrata in vigore, il 29 settembre 2003, della Convenzione delle6,
Hanno convenuto quanto segue:
Titolo primo.
Disposizioni generali
Articolo primo
Oggetto
La presente Convenzione ha per oggetto:
a) La promozione ed il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere
la corruzione in modo più efficace ;
b) la promozione, l’agevolazione ed il sostegno della cooperazione internazionale
e dell’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a
quest’ultima, compreso il recupero di beni;
c) La promozione dell’integrità, della responsabilità e della buona fede nella
gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici.
Articolo 2
Terminologia
Ai fini della presente Convenzione :
a) Si intende per “pubblico ufficiale”: i) qualsiasi persona la quale detenga un
mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di uno Stato Parte,
che essa sia stata nominata o eletta, a titolo permanente o temporaneo, che essa
sia remunerata o non remunerata, e qualunque sia il suo livello gerarchico; ii)
qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo
pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio, così come
tali termini sono definiti dal diritto interno dello Stato Parte e applicati nel ramo
pertinente del diritto di tale Stato; iii) ogni altra persona definita quale “ pubblico
ufficiale ” nel diritto interno di uno Stato Parte. Tuttavia, ai fini di alcune misure
specifiche previste nel Titolo II della presente Convenzione, si può intendere per
“pubblico ufficiale” qualsiasi persona la quale eserciti una pubblica funzione o
fornisca un pubblico servizio, così come tali termini sono definiti dal diritto interno
dello Stato Parte e applicati nel ramo pertinente del diritto di tale Stato;
6
Risoluzione 55/25 dell’Assemblea generale, allegato I.
b) Si intende per “pubblico ufficiale straniero” qualsiasi persona la quale detenga
un mandato legislativo, esecutivo, amministrativo o giudiziario di un paese
estero, che essa sia stata nominata o eletta ; e qualsiasi persona la quale eserciti
una pubblica funzione per un paese estero, anche per un pubblico organismo o
per una pubblica impresa;
c) Si intende per “funzionario di un’organizzazione internazionale pubblica” un
funzionario internazionale od ogni altra persona autorizzata da tale
organizzazione ad agire in suo nome;
d) Si intende per “beni” tutti i tipi di beni, materiali o immateriali, mobili o
immobili, tangibili od intangibili, nonché gli atti giuridici o documenti attestanti la
proprietà di tali beni od i diritti relativi;
e) Si intende per “proventi del crimine” qualsiasi bene proveniente dalla
commissione di un reato od ottenuto, direttamente od indirettamente, dalla
commissione di un reato;
f) Si intende per “congelamento” o “sequestro” il divieto temporaneo di
trasferimento, conversione, disposizione o movimento di beni, od il fatto di
assumere temporaneamente la custodia od il controllo di beni per decisione di un
tribunale o di un’altra autorità competente;
g) Si intende per “confisca” lo spossessamento permanente di beni per decisione
di un tribunale o di un’altra autorità competente ;
h) Si intende per “reato presupposto” ogni reato a seguito del quale si generano
proventi suscettibili di divenire oggetto del reato definito all’articolo 23 della
presente Convenzione;
i) Si intende per “consegna sorvegliata” il metodo consistente nel permettere
l’uscita dal territorio, il passaggio attraverso il territorio, o l’entrata nel territorio
di uno o più Stati, di spedizioni illecite o sospette, con la conoscenza e sotto il
controllo delle autorità competenti di tali Stati, al fine di indagare su un reato e di
identificare le persone coinvolte nella sua commissione.
Articolo 3
Campo d’applicazione
1. La presente Convenzione si applica, conformemente alle sue disposizioni, alla
prevenzione, alle indagini ed ai procedimenti concernenti la corruzione nonché al
congelamento, al sequestro, alla confisca ed alla restituzione dei proventi dei reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, non è necessario, salvo
disposizione contraria di quest’ultima, che i reati ivi indicati causino un danno od
un pregiudizio patrimoniale allo Stato.
Articolo 4
Protezione della sovranità
1 . Gli Stati Parte adempiono i propri obblighi ai sensi della presente Convenzione
in modo compatibile con i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale
degli Stati e con quello di non intervento negli affari interni di altri Stati.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione abilita uno Stato Parte ad
esercitare nel territorio di un altro Stato una competenza e delle funzioni
esclusivamente riservate alle autorità di tale altro Stato dal suo diritto intero.
Titolo II.
Misure preventive
Articolo 5
Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte elabora e applica o persegue, conformemente ai principi
fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della
corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e
rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei
beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità.
2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche
efficaci volte a prevenire la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli
strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se
tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione.
4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali
del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni
regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto
delle misure di cui al presente articolo. Nell’ambito di tale collaborazione, essi
possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la
corruzione.
Articolo 6
Organo od organi di prevenzione della corruzione
1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del
proprio sistema giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto
necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali:
a) L’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente
Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale
applicazione ;
b) L’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la
prevenzione della corruzione.
2. Ogni Stati Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema
giuridico, concede all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente
articolo, l’indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente
le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il
personale specializzato necessari, nonché la formazione di cui tale personale può
avere bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti.
3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità suscettibili di
aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di
prevenzione della corruzione.
Articolo 7
Settore pubblico
1. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi
fondamentali del proprio sistema giuridico, al fine di adottare, mantenere e
rafforzare dei sistemi di reclutamento, assunzione, fidelizzazione, promozione e
pensionamento dei funzionari e, se del caso, degli altri pubblici ufficiali non eletti,
che:
a) Vertano sui principi di efficacia e di trasparenza e su criteri obiettivi quali
il merito, l’equità e l’attitudine;
b) Comportino procedure appropriate per selezionare e formare le persone
chiamate ad occuparsi di posti pubblici ritenuti essere particolarmente esposti alla
corruzione e, se del caso, per assicurare una rotazione di tali posti;
c) Favoriscano una remunerazione adeguata e delle tabelle salariali eque,
tenuto conto del livello di sviluppo economico dello Stato Parte ;
d) Favoriscano l’offerta di programmi di educazione e di formazione che
permettano loro di adempiere le proprie funzioni in modo corretto, onorevole ed
adeguato e permettano loro di beneficiare di una formazione specializzata
appropriata che li sensibilizzi maggiormente ai rischi di corruzione inerenti
all’esercizio delle loro funzioni. Tali programmi possono fare riferimento ai codici o
norme di condotta applicabili.
2. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre l’adozione di misure legislative ed
amministrative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente
Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine
di stabilire i criteri per la candidatura e l’elezione ad un pubblico mandato.
3. Ciascuno Stato Parte prevede inoltre l’adozione di misure legislative ed
amministrative appropriate, compatibili con gli obiettivi della presente
Convenzione e conformi ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine
di accrescere la trasparenza del finanziamento delle candidature ad un pubblico
mandato elettivo e, se del caso, del finanziamento dei partiti politici.
4. Ciascuno stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio
diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che
favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse.
Articolo 8
Codice di condotta dei pubblici ufficiali
1. Ai fini della lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte incoraggia in particolare
l’integrità, l’onestà e la responsabilità dei propri pubblici ufficiali, conformemente
ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico.
2. In particolare, ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare, nell’ambito
dei propri sistemi istituzionale e giuridico, codici o norme di condotta per un
esercizio corretto, onorevole ed adeguato delle pubbliche funzioni.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, ciascuno Stato
Parte prende atto, se del caso e conformemente ai principi fondamentali del
proprio sistema giuridico, delle iniziative pertinenti di organizzazioni regionali,
interregionali e multilaterali, quali il Codice internazionale di condotta dei
funzionari pubblici allegato alla risoluzione 51/59 dell’Assemblea generale, in data
12 dicembre 1996.
4. Ciascuno Stato Parte esamina inoltre, conformemente ai principi fondamentali
del proprio diritto interno, l’attuazione di misure e sistemi tali da facilitare la
segnalazione, da parte dei pubblici ufficiali alle autorità competenti, degli atti di
corruzione di cui essi sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.
5. Ciascuno Stato Parte si adopera, se del caso e conformemente ai principi
fondamentali del proprio diritto interno, al fine di attuare misure e sistemi che
obblighino i pubblici ufficiali a dichiarare alle autorità competenti, in particolare,
ogni loro attività esterna, impiego, investimento, bene ed ogni dono o vantaggio
sostanziale dal quale potrebbe risultare un conflitto di interessi con le loro
funzioni di pubblico ufficiale.
6. Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione, conformemente ai principi
fondamentali del proprio diritto interno, di misure disciplinari od altre misure nei
confronti dei pubblici ufficiali che violano i codici o le norme istituite in virtù del
presente articolo.
Articolo 9
Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio
sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di
stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la
concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e che siano
efficaci,
quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in
particolare:
a) La diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di
stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione
sulle gare d’appalto ed ogni informazione pertinente sull’attribuzione degli appalti,
concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare
la loro offerta ;
b) La definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i
criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare d’appalto nonché la loro
pubblicazione ;
c) L’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l’assunzione delle
decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la
successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure;
d) Un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di
appello efficace che garantisca l’esercizio dei mezzi di ricorso in caso di
inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente
paragrafo;
e) Se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni
riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una
dichiarazione d’interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione
di detto personale ed i requisiti in materia di formazione.
2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio
sistema giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la
trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure
comprendono in particolare:
a) Le procedure per l’adozione del bilancio nazionale;
b) La comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite ;
c) Un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di
controllo di secondo livello;
d) Dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno ; e
e) Se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti
stabiliti nel presente paragrafo.
3. Ciascuno Stato Parte prende, conformemente ai principi fondamentali del
proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per
preservare l’integrità dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti
finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e
per impedirne la falsificazione.
inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l’applicazione dei
Articolo 10
Informazione del pubblico
Tenuto conto della necessità di lottare contro la corruzione, ciascuno Stato Parte
prende, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, le
misure necessarie al fine di accrescere la trasparenza della propria pubblica
amministrazione, anche per quanto concerne, se del caso, la propria
organizzazione, il proprio funzionamento ed i propri processi decisionali. Tali
misure possono includere in particolare:
a) L’adozione di procedure o regolamenti che permettano agli utenti di
ottenere, se del caso, informazioni sull’organizzazione, il funzionamento ed i
processi decisionali della pubblica amministrazione nonché, tenuto debito conto
della protezione della vita privata e dei dati personali, sulle decisioni ed atti
giuridici che li riguardano;
b) La semplificazione, se del caso, delle procedure amministrative al fine di
facilitare l’accesso degli utenti alle autorità decisionali competenti; e
c) La pubblicazione d’informazioni, comprese eventuali relazioni periodiche
sui rischi di corruzione presenti nella propria pubblica amministrazione;
Articolo 11
Misure concernenti i giudici ed i servizi inquirenti
1. Tenuto conto dell’indipendenza dei magistrati e del loro ruolo cruciale nella
lotta alla corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi
fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie al fine di
rafforzare la loro integrità e prevenire ogni possibilità di corromperli, fatta salva la
loro indipendenza. Tali misure possono comprendere regole concernenti il loro
comportamento.
2. Misure aventi lo stesso scopo di quelle prese in applicazione del paragrafo 1 del
presente articolo potranno essere istituite ed applicate presso i servizi inquirenti
negli Stati Parte in cui tali servizi formano un corpo distinto, ma godono di
un’indipendenza simile a quella dei giudici.
Articolo 12
Settore privato
1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio
diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che
coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilità e di
revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o
penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure.
2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in
particolare:
a) La promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di
repressione e gli enti privati interessati ;
b) La promozione e l’elaborazione di norme e procedure volte a preservare
l’integrità degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinché le
imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo
corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d’interesse e
promuovere l’uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro
relazioni contrattuali con lo Stato;
c) La promozione della trasparenza tra gli enti privati ricorrendo, se del
caso, a misure concernenti l’identità delle persone fisiche e giuridiche che
partecipano alla costituzione e gestione delle società ;
d) La prevenzione dell’uso improprio delle procedure di regolamentazione
degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze
concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali ;
e) La prevenzione dei conflitti d’interesse mediante l’imposizione, se del
caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all’esercizio di attività
professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore
privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento,
quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che
tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato;
f) L’assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e
dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la
prevenzione e l’individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari
rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure
appropriate di revisione dei conti e di certificazione.
3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle
proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle
registrazioni contabili, la pubblicazione d’informazioni sui rendiconti finanziari e le
norme di contabilità e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per
proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei
reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:
a) La tenuta di conti fuori libro;
b) Le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate;
c) La registrazione di spese inesistenti;
d) La registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è
correttamente identificato;
e) L’utilizzazione di documenti falsi; e
f) La distruzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto
previsto dalla legge.
4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono
delle tangenti, il cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti
conformemente agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso,
delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
Articolo 13
Partecipazione della società
1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi e conformemente ai principi
fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a
favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta
contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico,
quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone,
misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’esistenza, le
cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta.
Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in
particolare nel:
a) Accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la
partecipazione del pubblico a tali processi;
b) Assicurare l’accesso effettivo del pubblico all’informazione;
c) Intraprendere delle attività d’informazione del pubblico che lo incoraggino
a non tollerare la corruzione, nonché dei programmi di educazione del pubblico, in
particolare presso le scuole e le università;
d) Rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere,
pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale libertà può
essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte
dalla legge e necessarie:
i) Al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;
ii) Alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o
della pubblica sanità e moralità.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli
organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente
Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinché tali organi siano
accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi
di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere
loro segnalati, anche in forma anonima.
Articolo 14
Misure volte a prevenire il riciclaggio di denaro
1. Ciascuno Stato Parte:
a) Istituisce un regime interno completo di regolamentazione e di controllo
delle banche e degli istituti finanziari non bancari, comprese le persone fisiche o
giuridiche che forniscono servizi formali od informali di trasmissione di fondi o di
valori nonché, se del caso, degli altri enti particolarmente esposti al riciclaggio di
denaro, nei limiti della propria competenza, al fine di scoraggiare e di individuare
ogni forma di riciclaggio di denaro. Tale regime pone l’accento sui requisiti in
materia di identificazione dei clienti e, se del caso, degli aventi diritto economici,
di registrazione delle operazioni e di dichiarazione delle operazioni sospette;
b) Si assicura, fatto salvo l’articolo 46 della presente Convenzione, che le
autorità amministrative, di regolamentazione, di individuazione e di repressione e
le altre autorità incaricate della lotta al riciclaggio di denaro (comprese, nei casi in
cui il proprio diritto interno lo prevede, le autorità giudiziarie) siano in grado di
cooperare e di scambiarsi informazioni al livello nazionale ed internazionale, alle
condizioni definite dal proprio diritto interno e, a tale fine, esamina la creazione di
un servizio d’informazione finanziaria che funga da centro nazionale di raccolta, di
analisi e di diffusione di informazioni concernenti eventuali operazioni di
riciclaggio di denaro.
2. Gli Stati Parte esaminano l’attuazione di misure realizzabili di individuazione e
monitoraggio del movimento trasfrontaliero di numerario e di titoli negoziabili
appropriati, fatte salve le garanzie volte ad assicurare l’uso corretto delle
informazioni e senza ostacolare in alcun modo la circolazione dei capitali leciti. Si
può far obbligo in particolare ai privati e alle imprese di segnalare i trasferimenti
transfrontalieri di quantità importanti di numerario e di titoli negoziabili
appropriati.
3. Gli Stati Parte considerano l’attuazione di misure appropriate e realizzabili al
fine di esigere dagli istituti finanziari, comprese le società di trasferimenti di
fondi :
a) Che registrino informazioni esatte e utili sull’ordinante nei moduli e nei
messaggi concernenti il trasferimento elettronico di fondi;
b) Che conservino tali informazioni lungo l’intera catena del pagamento ; e
c) Che esercitino una maggiore sorveglianza sui trasferimenti di fondi non
accompagnati da informazioni complete sull’ordinante.
4. Quando istituiscono un regime interno di regolamentazione e di controllo in
virtù del presente articolo, e fatto salvo ogni altro articolo della presente
Convenzione, gli Stati Parte sono invitati ad ispirarsi alle iniziative pertinenti prese
dalle organizzazioni regionali, interregionali e multilaterali nella lotta al riciclaggio
di denaro.
5. Gli Stati Parte si adoperano al fine di sviluppare e promuovere la cooperazione
mondiale, regionale, subregionale e bilaterale tra le autorità giudiziarie, i servizi
di individuazione e di repressione e le autorità di regolamentazione finanziaria al
fine di lottare contro il riciclaggio di denaro.
Titolo III.
Incriminazione, individuazione e repressione
Articolo 15
Corruzione di pubblici ufficiali nazionali
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per
conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi
intenzionalmente:
a) Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale,
direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per
un’altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto
nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali ;
b) Al fatto per un pubblico ufficiale di sollecitare od accettare, direttamente
od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o per un’altra persona o
entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell’esercizio delle sue
funzioni ufficiali.
Articolo 16
Corruzione di pubblici ufficiali stranieri e di funzionari di organizzazioni
internazionali pubbliche
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie
per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi
intenzionalmente, al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico
ufficiale straniero o ad un funzionario di un’organizzazione internazionale
pubblica, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o
per un’altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto
nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali, al fine di ottenere o conservare un’attività
commerciale od un altro indebito vantaggio in relazione ad attività di commercio
internazionale.
2. Ciascuno Stato Parte considera l’adozione di misure legislative e delle altre
misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono
stati commessi intenzionalmente, al fatto, per un pubblico ufficiale straniero od
un funzionario di un’organizzazione internazionale pubblica, di sollecitare o di
accettare, direttamente od indirettamente, un indebito vantaggio, per se stesso o
per un’altra persona o entità, affinché compia o si astenga dal compiere un atto
nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali.
Articolo 17
Sottrazione, appropriazione indebita, od altro uso illecito di beni da parte di un
pubblico ufficiale
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per
conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi
intenzionalmente, alla sottrazione, all’appropriazione indebita o ad un altro uso
illecito, da parte di un pubblico ufficiale, a suo vantaggio o a vantaggio di un’altra
persona o entità, di qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o di ogni
altra cosa di valore che sia stata a lui affidata in virtù delle sue funzioni.
Articolo 18
Millantato credito
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione di misure legislative e delle altre misure
necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando tali atti sono stati
commessi intenzionalmente:
a) Al fatto di promettere, offrire o concedere ad un pubblico ufficiale o ad
ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché
detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza reale o supposta, al fine di
ottenere da un’amministrazione o da un’autorità pubblica dello Stato Parte un
indebito vantaggio per l’istigatore iniziale di tale atto o per ogni altra persona;
b) Al fatto, per un pubblico ufficiale o per ogni altra persona, di sollecitare o
di accettare, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per se o per
un’altra persona al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per
ottenere un indebito vantaggio da un’amministrazione o da un’autorità pubblica
dello Stato Parte.
Articolo 19
Abuso d’ufficio
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre
misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato
commesso intenzionalmente, al fatto per un pubblico ufficiale di abusare delle
proprie funzioni o della sua posizione, ossia di compiere o di astenersi dal
compiere, nell’esercizio delle proprie funzioni, un atto in violazione delle leggi al
fine di ottenere un indebito vantaggio per se o per un’altra persona o entità.
Articolo 20
Arricchimento illecito
Fatta salva la propria costituzione ed i principi fondamentali del proprio sistema
giuridico, ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle
altre misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è
stato commesso intenzionalmente, all’arricchimento illecito, ossia un aumento
sostanziale dei beni di un pubblico ufficiale che quest’ultimo non può
ragionevolmente giustificare rispetto ai suoi redditi legittimi.
Articolo 21
Corruzione nel settore privato
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre
misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono
stati commessi intenzionalmente nell’ambito di attività economiche, finanziarie o
commerciali:
a) Al fatto di promettere, offrire o concedere, direttamente o
indirettamente, un indebito vantaggio ad ogni persona che dirigga un’entità del
settore privato o lavori per tale entità, a qualunque titolo, per se o per un’altra
persona, affinché, in violazione dei propri doveri, essa compia o si astenga dal
compiere un atto;
b) Al fatto, per qualsiasi persona che diriga un’entità del settore privato o
che lavori per tale entità, a qualsiasi titolo, di sollecitare od accettare,
direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per se o per un’altra
persona, al fine di compiere o di astenersi dal compiere un atto in violazione dei
propri doveri.
Articolo 22
Sottrazione di beni nel settore privato
Ciascuno Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre
misure necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando l’atto è stato
commesso intenzionalmente nell’ambito di attività economiche, finanziarie o
commerciali, alla sottrazione da parte di una persona che dirige un’entità del
settore privato o lavora per tale entità, a qualsiasi titolo, di ogni bene, fondo o
valore privato o di ogni altra cosa di valore che sia stata a lei affidata in virtù
delle sue funzioni.
Articolo 23
Riciclaggio dei proventi del crimine
1. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente ai principi fondamentali del
proprio diritto interno, le misure legislative e le altre misure necessarie per
conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi
intenzionalmente :
a) i) Alla conversione od al trasferimento di beni, essendo l’autore di tali
atti consapevole che i beni costituiscono i proventi del crimine, al fine di
dissimulare o mascherare l’origine illecita di detti beni o di aiutare qualsiasi
persona coinvolta nella commissione del reato presupposto a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche dei propri atti;
ii) Alla dissimulazione o al mascheramento della vera natura,
dell’origine, dell’ubicazione, della disposizione, del movimento o della proprietà di
beni o dei relativi diritti, essendo l’autore di tali atti consapevole che detti beni
costituiscono i proventi del crimine;
b) Fatti salvi i concetti fondamentali del proprio sistema giuridico :
i) All’acquisizione, alla detenzione o all’utilizzazione di beni quando
colui che li acquisisce, detiene od utilizza sa, al momento in cui li riceve, che essi
costituiscono i proventi del crimine;
ii) Alla partecipazione ad uno dei reati stabiliti conformemente al
presente articolo o ad ogni associazione, intesa, tentativo o complicità consistente
nel fornire assistenza, aiuto o consigli ai fini della sua commissione.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del presente articolo :
a) Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di applicare il paragrafo 1 del
presente articolo alla più ampia gamma possibile di reati presupposti;
b) Ciascuno Stato Parte include nei reati presupposti al minimo una gamma
completa di illeciti penali stabiliti conformemente alla presente Convenzione;
c) Ai fini del comma b) di cui sopra, i reati presupposti includono i reati
commessi all’interno e all’esterno del territorio rientrante nella competenza dello
Stato Parte in questione. Tuttavia, un reato commesso all’esterno del territorio
rientrante nella competenza di uno Stato Parte costituisce un reato presupposto
solo quando l’atto corrispondente è un illecito penale per il diritto interno dello
Stato in cui è stato commesso e costituirebbe un illecito penale per il diritto
interno dello Stato Parte che applica il presente articolo se fosse stato commesso
sul suo territorio;
d) Ciascuno Stato Parte consegna al Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite una copia delle proprie leggi che danno
effetto al presente articolo nonché di ogni modifica successivamente apportata a
tali leggi o una descrizione di tali leggi e delle ulteriori modifiche;
e) Quando i principi fondamentali del diritto interno di uno Stato Parte lo
richiedono, si può disporre che i reati enunciati al paragrafo 1 del presente
articolo non si applichino alle persone che hanno commesso il reato presupposto.
Articolo 24
Ricettazione
Fatte salve le disposizioni dell’articolo 23 della presente Convenzione, ciascuno
Stato Parte esamina l’adozione delle misure legislative e delle altre misure
necessarie per conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati
commessi intenzionalmente dopo la commissione di uno qualsiasi dei reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione senza che vi sia stata partecipazione a
detti reati, al fatto di dissimulare o di trattenere in modo continuato dei beni
sapendo che detti beni provengono da uno qualsiasi dei reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione.
Articolo 25
Ostacolo al buon funzionamento della giustizia
Ciascuno Stato Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per
conferire il carattere di illecito penale, quando gli atti sono stati commessi
intenzionalmente:
a) Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all’intimidazione o di
promettere, offrire o concedere un indebito vantaggio per ottenere una falsa
testimonianza od impedire una testimonianza o la presentazione di elementi
probatori in un procedimento in relazione alla commissione di reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione;
b) Al fatto di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all’intimidazione per
impedire ad un funzionario della giustizia o dei servizi di individuazione e di
repressione di esercitare i doveri della loro carica in relazione alla commissione di
reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione. Nulla nel presente
comma pregiudica il diritto degli Stati Parte di disporre di una legislazione
destinata a proteggere altre categorie di pubblici ufficiali.
Articolo 26
Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, conformemente ai propri
principi giuridici, al fine di stabilire la responsabilità delle persone giuridiche che
partecipano ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Fatti salvi i principi giuridici dello Stato Parte, la responsabilità delle persone
giuridiche può essere penale, civile o amministrativa.
3. Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche
che hanno commesso i reati.
4. Ciascuno Stato Parte assicura, in particolare, che le persone giuridiche ritenute
responsabili conformemente al presente articolo siano oggetto di sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive di natura penale o non penale, comprese le sanzioni
pecuniarie.
Articolo 27
Partecipazione e tentativo
1. Ogni Parte adotta le misure legislative e le altre misure necessarie per
conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio diritto intero, al
fatto di partecipare a qualunque titolo, ad esempio come complice, assistente od
istigatore, ad un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure
necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio
diritto interno, al tentativo di commissione di un reato stabilito conformemente
alla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative e le altre misure
necessarie per conferire il carattere di illecito penale, conformemente al proprio
diritto interno, alla preparazione di un reato stabilito conformemente alla presente
Convenzione.
Articolo 28
La conoscenza, l’intenzione e la motivazione in quanto elementi di un reato
La conoscenza, l’intenzione o la motivazione necessarie in quanto elementi di un
reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possono essere dedotte
da circostanze fattuali obiettive.
Articolo 29
Prescrizione
Se del caso, ciascuno Stato Parte fissa, nell’ambito del proprio diritto interno, un
lungo termine di prescrizione entro il quale i procedimenti possono essere avviati
per uno dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione e fissa un
termine più lungo o sospende la prescrizione quando il presunto autore del reato
si è sottratto alla giustizia.
Articolo 30
Procedimenti giudiziari, decisione e sanzioni
1. Ciascuno Stato Parte rende la commissione di un reato stabilito
conformemente alla presente Convenzione passibile di sanzioni che tengano conto
della gravità di tale reato.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie al fine di stabilire o
mantenere, conformemente al proprio sistema giuridico e ai propri principi
costituzionali, un equilibrio appropriato tra ogni immunità o privilegio
giurisdizionale concesso ai propri pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni,
e la possibilità, se necessario, di ricercare, perseguire e giudicare effettivamente i
reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte si adopera affinché ogni potere giudiziario discrezionale
conferito dal proprio diritto interno e concernente i procedimenti giudiziari avviati
contro le persone per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione
sia esercitato in modo tale da ottimizzare l’efficacia di misure di individuazione e
di repressione di tali reati, tenuto debito conto della necessità di esercitare un
effetto dissuasivo per quanto concerne la loro commissione.
4. Relativamente ai reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione,
ciascuno Stato Parte prende misure appropriate, conformemente al proprio diritto
interno e tenuto debito conto dei diritti di difesa, affinché le condizioni alle quali
sono subordinate le decisioni di scarcerazione in attesa di giudizio o di appello
tengano conto della necessità di assicurare la presenza dell’imputato nell’ulteriore
procedimento penale.
5. Ciascuno Stato Parte prende in considerazione la gravità dei reati interessati
nell’esaminare l’eventualità di una liberazione anticipata o condizionale di persone
riconosciute colpevoli di tali reati.
6. Ciascuno Stato Parte, compatibilmente con i principi fondamentali del proprio
sistema giuridico, esamina l’istituzione di procedure che permettano all’autorità
competente, se del caso, di revocare, sospendere o trasferire un pubblico ufficiale
accusato di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione, avendo
a mente il rispetto del principio della presunzione d’innocenza.
7. Quando la gravità del reato lo giustifica, ciascuno Stato Parte, compatibilmente
con i principi fondamentali del proprio sistema giuridico, esamina l’istituzione di
procedure che permettano di interdire, con decisione giudiziaria od ogni altro
mezzo appropriato, per una durata fissata dal proprio diritto interno, le persone
riconosciute colpevoli dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione,
dal diritto di:
a) Ricoprire un pubblico ufficio ; e
b) Ricoprire una funzione in un’impresa della quale lo Stato è totalmente o
parzialmente proprietario.
8. Il paragrafo 1 del presente articolo non pregiudica l’esercizio dei poteri
disciplinari da parte delle autorità competenti nei confronti dei funzionari.
9. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il principio
secondo il quale la definizione dei reati stabiliti conformemente alla presente
Convenzione e dei mezzi giuridici di difesa applicabili o degli altri principi giuridici
che disciplinano la legalità delle incriminazioni dipendono esclusivamente dal
diritto interno di uno Stato Parte, principio per il quale detti reati sono perseguiti
e puniti conformemente a tale diritto.
10. Gli Stati Parte si adoperano al fine di promuovere il reinserimento sociale
delle persone riconosciute colpevoli dei reati stabiliti conformemente alla presente
Convenzione.
Articolo 31
Congelamento, sequestro e confisca
1. Ciascuno Stato Parte prende, nella maggiore misura possibile nell’ambito del
proprio sistema giuridico interno, le misure necessarie per permettere la confisca:
a) Dei proventi del crimine provenienti da reati stabiliti conformemente alla
presente Convenzione o di beni il cui valore corrisponde a quello dei proventi;
b) Dei beni, materiali o altri strumenti utilizzati o destinati ad essere
utilizzati per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per permettere
l’identificazione, la localizzazione il congelamento od il sequestro di quanto
menzionato al paragrafo 1 del presente articolo ai fini di un’eventuale confisca.
3. Ciascuno Stato Parte adotta, conformemente al proprio diritto interno, le
misure legislative e le altre misure necessarie per regolamentare
l’amministrazione da parte delle autorità competenti dei beni congelati,
sequestrati o confiscati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. Se i proventi del crimine sono stati trasformati o convertiti, in parte od in tutto,
in altri beni, questi ultimi possono essere oggetto delle misure di cui al presente
articolo in luogo di detti proventi.
5. Se i proventi del crimine sono stati mischiati a beni legittimamente acquisiti,
tali beni, fatto salvo ogni potere di congelamento o sequestro, sono confiscabili a
concorrenza del valore stimato dei proventi che vi sono stati mischiati.
6. Le entrate o gli altri vantaggi tratti da tali proventi del crimine, dai beni nei
quali i proventi sono stati trasformati o convertiti o dai beni ai quali i proventi
sono stati mischiati possono inoltre essere oggetto delle misure di cui al presente
articolo, allo stesso modo e nella stessa misura dei proventi del crimine.
7. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 55 della presente Convenzione,
ciascuno Stato Parte abilita i propri tribunali o le altre autorità competenti ad
ordinare la produzione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o
commerciali. Uno Stato Parte non può invocare il segreto bancario per rifiutare di
dare effetto alle disposizioni del presente paragrafo.
8. Gli Stati Parte possono esaminare la possibilità di esigere che l’autore di un
reato dimostri l’origine lecita dei presunti proventi del crimine o di altri beni
confiscabili, nella misura in cui tale esigenza è conforme ai principi fondamentali
del loro diritto interno ed alla natura dei procedimenti giudiziari e di altri
procedimenti.
9. L’interpretazione delle disposizioni del presente articolo non deve in alcun caso
pregiudicare i diritti di terzi in buona fede.
10. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il principio secondo il
quale le misure alle quali detto articolo si riferisce sono definite ed eseguite
conformemente alle disposizioni del diritto interno di ciascuno Stato Parte e fatte
salve queste ultime.
Articolo 32
Protezione dei testimoni, dei periti e delle parti lese
1. Ciascuno Stato Parte prende, conformemente al proprio sistema giuridico
interno e nei limiti dei propri mezzi, le misure appropriate per assicurare una
protezione efficace da eventuali atti di rappresaglia o di intimidazione ai testimoni
e periti che depongono in relazione a reati stabiliti conformemente alla presente
Convenzione e, se del caso, ai loro parenti ed altre persone loro vicine.
2. Le misure previste al paragrafo 1 del presente articolo possono consistere in
particolare, fatti salvi i diritti del difensore, compreso il diritto ad un regolare
processo:
a) Nello stabilire, per la protezione fisica di tali persone, procedimenti volti
in particolare, secondo le esigenze e nella misura del possibile, a fornire loro un
nuovo domicilio ed a permettere, se del caso, che le informazioni concernenti la
loro identità ed il luogo in cui esse si trovano non siano divulgate o che la loro
divulgazione sia limitata ;
b) Nel prevedere norme probatorie che permettano ai testimoni e periti di
deporre in modo tale da garantire la loro sicurezza, autorizzandoli in particolare a
deporre ricorrendo a tecniche di comunicazione quali i collegamenti video o ad
altri mezzi adeguati.
3. Gli Stati Parte esaminano la possibilità di concludere accordi od intese con altri
Stati al fine di fornire un nuovo domicilio alle persone menzionate al paragrafo 1
del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano inoltre alle parti lese quando
esse sono testimoni.
5. Ciascuno Stato Parte, fatto salvo il proprio diritto interno, si adopera affinché i
pareri e le preoccupazioni delle parti lese siano presentati e considerati nelle fasi
appropriate di un procedimento penale avviato contro gli autori di un reato in un
modo tale da non pregiudicare i diritti di difesa.
Articolo 33
Protezione delle persone che comunicano informazioni
Ciascuno Stato Parte esamina la possibilità di incorporare nel proprio sistema
giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento
ingiustificato ogni persona che segnali alle autorità competenti, in buona fede e
sulla base di ragionevoli sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla
presente Convenzione.
Articolo 34
Conseguenze degli atti di corruzione
Tenuto debito conto dei diritti di terzi acquisiti in buona fede, ciascuno Stato
Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende
le misure volte a combattere le conseguenze della corruzione. In tale prospettiva,
gli Stati Parte possono considerare la corruzione come un fattore pertinente in un
procedimento giudiziario per decidere l’annullamento o la rescissione di un
contratto, il ritiro di una concessione o di ogni altro atto giuridico analogo o per
prendere ogni misura correttiva.
Articolo 35
Riparazione del danno
Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie, conformemente ai principi del
proprio diritto interno, al fine di dare alle entità o persone che hanno subito un
danno in conseguenza ad un atto di corruzione il diritto di avviare un
procedimento legale nei confronti dei responsabili di detto danno al fine di
ottenere una riparazione.
Articolo 36
Autorità specializzate
Ciascuno Stato Parte assicura l’esistenza, conformemente ai principi fondamentali
del proprio sistema giuridico, di uno o più organi o persone specializzate nella
lotta alla corruzione mediante attività di individuazione e repressione. Tale o tali
organismi o persone si vedono garantire l’indipendenza necessaria,
conformemente ai principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato Parte,
per potere esercitare le proprie funzioni efficacemente ed al riparo da ogni
indebita influenza. Tali persone o il personale di detto o di detti organi dovrebbero
avere la formazione e le risorse necessarie per esercitare le loro mansioni.
Articolo 37
Cooperazione con i servizi di individuazione e repressione della criminalità
1. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di incoraggiare le
persone che partecipano o hanno partecipato alla commissione di un reato
stabilito conformemente alla presente Convenzione a fornire alle autorità
competenti informazioni utili ai fini dell’indagine e della ricerca di prove, nonché
un aiuto fattuale e concreto che potrebbe contribuire a privare gli autori del reato
dei proventi del crimine e a recuperare tali proventi.
2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilità di prevedere, nei casi appropriati,
un alleggerimento della pena di cui è passibile un imputato che cooperi in modo
sostanziale all’indagine o ai procedimenti relativi ad un reato stabilito
conformemente alla presente Convenzione.
3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio
diritto interno, esamina la possibilità di prevedere la concessione dell’immunità
giudiziaria ad una persona che cooperi in modo sostanziale all’indagine od ai
procedimenti relativi ad un reato stabilito conformemente alla presente
Convenzione.
4. La protezione di tali persone è assicurata,
dall’articolo 32 della presente Convenzione.
5. Quando una persona di cui al paragrafo 1 del presente articolo situata in uno
Stato Parte può fornire una cooperazione sostanziale alle autorità competenti di
un altro Stato Parte, gli Stati Parte interessati possono esaminare la possibilità di
concludere accordi od intese, conformemente al loro diritto interno, concernenti la
concessione eventuale del trattamento descritto ai paragrafi 2 e 3 del presente
articolo da parte dell’altro Stato Parte.
mutatis mutandis, come previsto
Articolo 38
Cooperazione tra autorità nazionali
Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare,
conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra, da una parte, le
proprie pubbliche autorità ed i propri pubblici ufficiali e, dall’altra, le proprie
autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti relativi ad illeciti penali. Tale
cooperazione può consistere:
a) Per i primi nell’informare, di propria iniziativa, i secondi quando
sussistono ragionevoli motivi per ritenere che uno dei reati stabiliti
conformemente agli articoli 15, 21 e 23 della presente Convenzione sia stato
commesso; o
b) Per i primi nel fornire ai secondi, dietro richiesta, tutte le informazioni
necessarie.
Articolo 39
Cooperazione tra autorità nazionali e settore privato
1. Ciascuno Stato Parte prende le misure necessarie per incoraggiare,
conformemente al proprio diritto interno, la cooperazione tra le autorità nazionali
incaricate delle indagini e dei procedimenti e le entità del settore privato, in
particolare gli istituti finanziari, su questioni concernenti la commissione di reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte esamina la possibilità di incoraggiare i propri cittadini e le
altre persone residenti abitualmente sul suo territorio a segnalare alle autorità
nazionali incaricate delle indagini e dei procedimenti la commissione di un reato
stabilito conformemente alla presente Convenzione.
Articolo 40
Segreto bancario
Ciascuno Stato Parte assicura, in caso di indagini giudiziarie nazionali relative ai
reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione, che il proprio sistema
giuridico interno disponga di meccanismi appropriati per superare gli ostacoli che
possono derivare dall’applicazione delle leggi sul segreto bancario.
Articolo 41
Precedenti giudiziari
Ciascuno Stato Parte può adottare le misure legislative o le altre misure
necessarie per tenere conto, nelle condizioni e ai fini che ritiene appropriati, di
ogni condanna della quale il presunto autore di un reato sarebbe stato
precedentemente oggetto in un altro Stato, al fine di utilizzare tale informazione
nell’ambito di un procedimento penale relativo ad un reato stabilito
conformemente alla presente Convenzione.
Articolo 42
Competenza
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per stabilire la propria
competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione nei
seguenti casi :
a) Quando il reato è commesso sul proprio territorio; o
b) Quando il reato è commesso a bordo di una nave battente la bandiera di
tale Stato o a bordo di un velivolo immatricolato conformemente al suo diritto
interno al momento in cui detto reato è stato commesso.
2. Fatto salvo l’articolo 4 della presente Convenzione, uno Stato Parte può inoltre
stabilire la propria competenza su uno qualsiasi di tali reati nei seguenti casi:
a) Quando il reato è commesso nei confronti di uno dei suoi cittadini; o
b) Quando il reato è commesso da uno dei suoi cittadini o da una persona
apolide residente abitualmente sul suo territorio; o
c) Quando il reato è uno di quelli stabiliti conformemente al comma b) ii)
del paragrafo 1 dell’articolo 23 della presente Convenzione ed è commesso fuori
del suo territorio ai fini della commissione, sul suo territorio, di un reato stabilito
conformemente ai commi a) i) o ii) o b) i) del paragrafo 1 dell’articolo 23 della
presente Convenzione; o
d) Quando il reato è commesso contro lo Stato Parte.
3. Ai fini dell’articolo 44 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte prende
le misure necessarie per stabilire la propria competenza sui reati stabiliti
conformemente alla presente Convenzione quando il presunto autore si trova sul
suo territorio e lo Stato Parte non estrada tale persona per il solo motivo che essa
è un suo cittadino.
4. Ciascuno Stato Parte può inoltre prendere le misure necessarie per stabilire la
propria competenza sui reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione
quando il presunto autore si trova sul suo territorio e lo Stato Parte non lo
estrada.
5. Se uno Stato Parte il quale esercita la propria competenza in virtù del
paragrafo 1 o 2 del presente articolo è stato avvisato, o ha in ogni modo appreso,
che altri Stati Parte svolgono un’indagine o hanno avviato dei procedimenti od un
procedimento giudiziario concernente lo stesso atto, le autorità competenti di tali
Stati Parte si consultano, come più appropriato, per coordinare le loro azioni.
6. Fatte salve le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione
non esclude l’esercizio di ogni competenza penale stabilita da uno Stato Parte
conformemente al proprio diritto interno.
Titolo IV
Cooperazione internazionale
Articolo 43
Cooperazione internazionale
1. Gli Stati Parte collaborano in materia penale conformemente agli articoli dal 44
al 50 della presente Convenzione. Se del caso e se compatibile con il loro
ordinamento giuridico interno, gli Stati Parte prendono in considerazione
l’assistenza reciproca in indagini ed in procedimenti in materia civile ed
amministrativa riguardanti la corruzione.
2. In materia di cooperazione internazionale, quando la doppia incriminazione è
considerata condizione, essa si ritiene soddisfatta se il comportamento che sta
alla base del reato per il quale si chiede assistenza è un illecito penale ai sensi
delle leggi di entrambi gli Stati Parte a prescindere dal fatto che le leggi dello
Stato Parte richiesto collocano il reato entro la medesima categoria di reato o lo
denominano con la stessa terminologia dello Stato Parte richiedente.
Articolo 44
Estradizione
1. Il presente articolo si applica ai reati previsti dalla presente Convenzione dove
la persona oggetto della richiesta di estradizione è presente nel territorio dello
Stato Parte richiesto, a condizione che il reato per il quale si richiede
l’estradizione sia punibile ai sensi della legge interna sia dello Stato Parte
richiedente che dello Stato Parte richiesto.
2. Nonostante le disposizioni del punto 1 del presente articolo, uno Stato Parte il
cui ordinamento lo consenta può concedere l’estradizione di una persona per uno
qualsiasi dei reati previsti dalla presente Convenzione che non sia punibile ai sensi
della proprio ordinamento interno.
3. Se la richiesta di estradizione riguarda diversi singoli reati, di cui almeno uno
da luogo a estradizione ai sensi del presente articolo e di cui alcuni non danno
luogo a estradizione per il loro periodo di reclusione ma sono relativi a reati
previsti dalla presente Convenzione, lo Stato Parte richiesto può applicare il
presente articolo anche in relazione a detti reati.
4. I reati contemplati dal presente articolo devono essere considerati come reati
per i quali si può chiedere l’estradizione ai sensi dei trattati di estradizione vigenti
tra gli Stati Parte. Gli Stati Parte si impegnano ad inserire tali reati come reati per
i quali si può chiedere l’estradizione in tutti i trattati di estradizione che dovessero
essere conclusi tra loro. Lo Stato Parte le cui leggi lo consentano, in caso ricorra a
questa Convenzione quale fondamento per l’estradizione, non considera alcun
reato, determinato ai sensi di questa Convenzione, essere reato politico.
5. Se uno Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato
riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte con il quale non esiste
alcun trattato di estradizione, esso può considerare la presente Convenzione
quale fondamento giuridico per l’estradizione in relazione ai reati previsti dal
presente articolo.
6. Lo Stato Parte che subordina l’estradizione all’esistenza di un trattato deve:
a) al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o
approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, informare il Segretario
Generale delle Nazioni Unite circa la disponibilità ad accettare la Convenzione
come fondamento giuridico per la cooperazione in materia di estradizione con altri
Stati Parte della Convenzione; e
b) nel caso in cui non accetti la Convenzione come fondamento giuridico per
la cooperazione in materia di estradizione, tentare, eventualmente, di concludere
trattati in materia di estradizione con altri Stati Parte della Convenzione ai fini
dell’attuazione del presente articolo.
7. Gli Stati Parte che non subordinano l’estradizione all’esistenza di un trattato
devono riconoscere i reati previsti dal presente articolo come reati reciprocamente
estradabili.
8. L’estradizione è soggetta alle condizioni previste dalla legge interna dello Stato
Parte richiesto o dai trattati di estradizione applicabili, che comprendono, tra
l’altro, le condizioni relative ai requisiti minimi di pena previsti per l’estradizione e
i motivi sulla base dei quali lo Stato Parte richiesto può rifiutare l’estradizione.
9. Gli Stati Parte si adoperano, salvo quanto previsto dalle proprie leggi interne,
per accelerare le procedure di estradizione e semplificare i relativi requisiti
probatori per i reati cui si applica il presente articolo.
10. Salvo quanto previsto dalle rispettive leggi interne e dai rispettivi trattati di
estradizione, lo Stato Parte richiesto può, a condizione che le circostanze lo
richiedano e ve ne sia l’urgenza, nonché su richiesta dello Stato Parte richiedente,
porre in stato di custodia la persona di cui si richiede l’estradizione e che si trova
sul proprio territorio, oppure adottare altre misure idonee ad assicurare la sua
presenza durante il procedimento di estradizione.
11. Uno Stato Parte sul cui territorio viene scoperto un presunto colpevole, nel
caso in cui non proceda all’estradizione per un reato previsto dal presente articolo
solo per il motivo che detta persona è un suo cittadino, è obbligato, su richiesta
dello Stato Parte che richiede l’estradizione, a trasmettere senza indugio il caso
alle proprie autorità competenti per procedere penalmente. Dette autorità
dovranno decidere e condurre il procedimento con le stesse modalità con cui
viene trattato qualsiasi altro grave reato dalla legge interna dello Stato Parte. Gli
Stati Parte in questione collaborano, in particolare per ciò che riguarda gli aspetti
procedurali e probatori, al fine di assicurare l’efficienza dell’azione penale.
12. Quando uno Stato Parte è autorizzato, ai sensi della propria legge, ad
estradare o altrimenti consegnare un proprio cittadino solamente a condizione che
esso venga restituito allo Stato Parte per scontare l’eventuale condanna inflitta a
seguito di un processo o procedimento per il quale è stata richiesta l’estradizione
o la consegna della persona, e detto Stato Parte e lo Stato Parte che richiede
l’estradizione della persona in questione concordano con questa opzione e con gli
altri termini che essi riterranno opportuni, tale estradizione o consegna
condizionata è sufficiente a liberare dall’obbligo previsto dal punto 10 del
presente articolo.
13. Qualora l’estradizione, richiesta per l’esecuzione di una condanna, venisse
rifiutata perché la persona interessata è cittadino dello Stato Parte richiesto, lo
Stato Parte richiesto può, nel caso in cui il proprio ordinamento lo preveda e in
conformità ai requisiti di detto ordinamento, su richiesta della Parte richiedente,
prendere in considerazione l’esecuzione della condanna, o il residuo della stessa,
imposta ai sensi dell’ordinamento dello Stato Parte richiedente.
14. Alla persona contro la quale si procede penalmente per i reati previsti dal
presente articolo è garantito un giusto trattamento durante tutte le fasi del
procedimento, ivi compreso il godimento di tutti i diritti e delle garanzie previste
dall’ordinamento dello Stato Parte nel cui territorio si trovi detta persona.
15. Nulla della presente Convenzione deve essere interpretato come imposizione
dell’obbligo di estradare se lo Stato Parte richiesto ha fondati motivi di ritenere
che la richiesta sia stata fatta al fine di perseguire o punire una persona a causa
del suo sesso, razza, religione, nazionalità, origine etnica o idee politiche o che
l’accettazione della richiesta possa essere pregiudizievole alla posizione di detta
persona a causa di uno qualunque dei motivi specificati.
16. Gli Stati Parte non possono rifiutare una richiesta di estradizione
esclusivamente in considerazione del fatto che il reato implichi anche questioni di
materia fiscale.
17. Prima di rifiutare una richiesta di estradizione, lo Stato Parte richiesto, se
opportuno, si consulta con lo Stato Parte richiedente in modo da fornirgli ogni
possibilità di presentare le proprie opinioni e di fornire le informazioni relative alle
sue affermazioni.
18. Gli Stati Parte devono cercare di concludere accordi o intese bilaterali o
multilaterali allo scopo di accrescere l’efficacia dell’estradizione.
Articolo 45
Trasferimento delle persone condannate
Gli Stati Parte possono prendere in considerazione la stipula di accordi o di intese
bilaterali o multilaterali sul trasferimento nel loro territorio delle persone
condannate alla reclusione o ad altre forme di privazione della libertà personale
per i reati stabiliti ai sensi della presente Convenzione, allo scopo di permettere a
queste persone di scontarvi il residuo della pena.
Articolo 46
Assistenza giudiziaria reciproca
1. Gli Stati Parte si concedono reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria
in materia di indagini, azione penale e procedimenti giudiziari per i reati di cui alla
presente Convenzione.
2. L’assistenza giudiziaria reciproca è concessa nel modo più ampio possibile in
base alle relative leggi, ai relativi trattati, accordi e intese dello Stato Parte
richiesto in relazione alle indagini, azioni penali e procedimenti giudiziari per i
reati di cui si possa ritenere responsabile una persona giuridica secondo quanto
previsto dall’articolo 26 della presente Convenzione nello Stato Parte richiedente.
3. L’assistenza giudiziaria reciproca che deve essere concessa conformemente al
presente articolo può essere richiesta per i seguenti motivi:
a) acquisire prove o dichiarazioni di persone;
b) notificare documenti di natura giudiziaria;
c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonché congelare;
d) esaminare oggetti e luoghi;
e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;
f) fornire originali o copie conformi dei relativi documenti e verbali,
compresi i verbali governativi, bancari, finanziari, societari o aziendali;
g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro,
ai fini probatori;
h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato Parte
richiedente;
i) ogni altro tipo di assistenza prevista dalla legge dello Stato Parte
richiesto;
j) identificare, congelare e rintracciare proventi del crimine conformemente
alle disposizioni del titolo V della presente Convenzione;
k) il recupero di beni, conformemente alle disposizioni del Titolo V della
presente Convenzione.
4. Senza pregiudizio al proprio diritto interno, le competenti autorità dello Stato
Parte possono, senza una precedente richiesta, trasmettere informazioni in
materia penale ad una autorità competente di un altro Stato Parte qualora
ritengano che dette informazioni possano essere utili all’autorità ad intraprendere
o a concludere con successo inchieste e procedimenti penali o possano dar luogo
ad una richiesta formulata dal secondo Stato Parte ai sensi della presente
Convenzione.
5. La trasmissione di informazioni ai sensi del punto 4 del presente articolo deve
essere effettuata senza recare pregiudizio alle indagini e ai procedimenti penali
nello Stato delle autorità competenti che forniscono le informazioni. Le autorità
competenti che ricevono le informazioni si conformano alla richiesta che dette
informazioni restino riservate, anche se temporaneamente, o con limitazioni sul
loro utilizzo. Tuttavia, ciò non preclude allo Stato Parte ricevente di divulgare, nel
corso di un procedimento, le informazioni che possano discolpare un accusato. In
tal caso, lo Stato Parte ricevente notifica lo Stato Parte trasmittente prima della
loro divulgazione e, se richiesto, si consulta con lo Stato Parte trasmittente. Nel
caso in cui non fosse possibile, eccezionalmente, notificarlo in anticipo, lo Stato
Parte ricevente comunica immediatamente allo Stato Parte trasmittente la
divulgazione delle informazioni.
6. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli obblighi previsti da
altri trattati bilaterali o multilaterali che regolano o regoleranno, in tutto o in
parte, l’assistenza giudiziaria reciproca.
7. I punti 9–29 del presente articolo si applicano alle richieste presentate ai sensi
del presente articolo se i relativi Stati Parte non sono vincolati da un trattato di
assistenza giudiziaria reciproca. Nel caso in cui detti Stati Parte siano vincolati da
un tale trattato, si applicano le disposizioni corrispondenti di detto trattato a
meno che gli Stati Parte non accettino di applicare i punti 9–29 del presente
articolo in luogo di dette disposizioni. Si incoraggiano fortemente gli Stati Parte ad
applicare questi punti nel caso in cui facilitino la cooperazione.
8. Gli Stati Parte non possono rifiutarsi di fornire l’assistenza giudiziaria reciproca
prevista dal presente articolo sulla base del segreto bancario.
9. (a) Uno Stato Parte, nel rispondere ad una richiesta di assistenza prevista
dal presente articolo in assenza della doppia incriminazione, tiene conto dei fini
della presente Convenzione, come esposti in articolo 1;
(b) Gli Stati Parte possono rifiutare di fornire l’assistenza prevista dal
presente articolo in base all’assenza della doppia incriminazione. Tuttavia, uno
Stato Parte richiesto, ove ciò sia compatibile con i concetti fondamentali del
proprio ordinamento giuridico, fornisce l’assistenza, che non comporta azioni
coercitive. Tale assistenza può essere rifiutata quando le richieste comportano
questioni
richiesta è disponibile ai sensi di altre disposizioni della presente Convenzione;
c) Ogni Stato Parte può prendere in considerazione l’adozione di misure che
possono essere necessarie per consentirgli di fornire il più ampio campo di
applicazione dell’assistenza ai sensi del presente articolo in assenza di doppia
incriminazione.
10. Una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna
nel territorio di uno Stato Parte, la cui presenza è richiesta in un altro Stato Parte
per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza
nell’acquisizione di prove necessarie a indagini, azioni penali o procedimenti
penali per reati previsti dalla presente Convenzione può essere trasferita qualora
sussistano le seguenti condizioni:
a) la persona concede liberamente il proprio consenso informato;
b) le autorità competenti di entrambi gli Stati Parte sono d’accordo, in base
alle condizioni che gli Stati Parte ritengano appropriate.
11. Ai fini del punto 10 del presente articolo:
a) lo Stato Parte presso il quale viene trasferita la persona ha l’autorità e
l’obbligo di tenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente
richiesto o autorizzato dallo Stato Parte dal quale la persona è stata trasferita;
b) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, deve attuare
senza indugio l’obbligo di riconsegnare la persona alla custodia dello Stato Parte
dal quale è stata trasferita così come concordato precedentemente, o come
altrimenti concordato, dalle autorità competenti di entrambi gli Stati Parte;
c) lo Stato Parte, presso il quale viene trasferita la persona, non deve
esigere dallo Stato Parte dal quale è stata trasferita la persona di avviare la
procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;
d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata
nello Stato dal quale è stata trasferita e per il tempo trascorso in stato di custodia
nello Stato Parte nel quale è stata trasferita.
12. A meno che lo Stato Parte dal quale la persona deve essere trasferita ai sensi
dei punti 10 e 11 del presente articolo acconsenta, detta persona, qualunque sia
la sua nazionalità, non può essere incriminata, detenuta, punita o sottoposta a
nessun’altra restrizione della libertà personale nel territorio dello Stato nel quale
la persona è trasferita per atti, omissioni o condanne precedenti alla sua partenza
dal territorio dello Stato dal quale detta persona è stata trasferita.
13. Ciascuno Stato Parte designa un’autorità centrale con il compito e la facoltà di
ricevere le richieste di assistenza giudiziaria ed eseguirle o trasmetterle alle
autorità competenti per l’esecuzione. Laddove in uno Stato Parte vi sia un
territorio o una regione a statuto speciale con un sistema distinto per l’assistenza
giudiziaria, può designare una autorità centrale distinta con le medesime funzioni
per quella regione o territorio. Le autorità centrali garantiscono l’esecuzione o la
trasmissione rapida e corretta delle richieste ricevute. Allorché l’autorità centrale
trasmette per esecuzione la richiesta all’autorità competente, sollecita la rapida e
corretta esecuzione della stessa da parte di detta autorità competente. Al
Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione dell’autorità
centrale designata al suddetto scopo nel momento in cui gli Stati Parte depositano
il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla
presente Convenzione. Le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le
comunicazioni ad esse relative vanno trasmesse alle autorità centrali designate
dagli Stati Parte. Questa condizione non pregiudica il diritto degli Stati Parte di
chiedere che tali richieste e comunicazioni siano loro indirizzate per mezzo di
canali diplomatici e, in casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, se possibile,
attraverso l’Organizzazione di Polizia Criminale Internazionale.
14. Le richieste vanno formulate per scritto o, laddove possibile, con un mezzo
atto a produrre una trascrizione scritta in una lingua accettata dallo Stato Parte
richiesto, con modalità tali da permettere a detto Stato Parte di accertarne
l’autenticità. Al Segretario Generale delle Nazioni Unite viene data comunicazione
della lingua o lingue accettate da ciascuno Stato Parte al momento in cui deposita
il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla
presente Convenzione. In casi urgenti e su accordo degli Stati Parte, le richieste
possono essere formulate verbalmente ma debbono essere immediatamente
confermate per scritto.
15. La richiesta di reciproca assistenza giudiziaria deve contenere:
a) l’identità dell’autorità che formula la richiesta;
b) l’oggetto e la natura delle indagini, dell’azione penale o del procedimento
giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell’autorità che
conduce tali indagini, azione penale o procedimento giudiziario;
c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che
hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;
d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di
eventuali particolari procedure che lo Stato Parte richiedente desidera siano
seguite.
e) laddove possibile, l’identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si
trovano e la loro nazionalità; e
f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.
16. Lo Stato Parte richiesto può chiedere informazioni supplementari quando ciò
sembri necessario per l’esecuzione della richiesta conformemente al diritto interno
o possa agevolare tale esecuzione.
17. La richiesta viene eseguita conformemente al diritto interno dello Stato Parte
richiesto, e nella misura in cui non è contraria al diritto interno dello Stato Parte
richiesto e, laddove possibile, conformemente alle procedure specificate nella
richiesta.
18. Ogni qual volta ciò è possibile e compatibile coi principi fondamentali del
diritto interno, quando un individuo si trova nel territorio di uno Stato Parte e
deve essere ascoltato in qualità di testimone od esperto dalle autorità giudiziarie
di un altro Stato Parte, il primo Stato Parte può, su richiesta del secondo,
consentire che tale audizione avvenga per mezzo di una video-conferenza se non
è possibile o auspicabile per l’individuo in questione comparire di persona nel
territorio dello Stato Parte richiedente. Gli Stati Parte possono accordarsi perché
l’audizione sia condotta da un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiedente alla
presenza di un’autorità giudiziaria dello Stato Parte richiesto.
19. Lo Stato Parte richiedente non trasmette o utilizza informazioni o prove
fornite dallo Stato Parte richiesto per indagini, azioni penali o procedimenti
giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta senza il consenso preventivo
dello Stato Parte richiesto. Questo punto non vieta in alcun modo allo Stato Parte
richiedente di rivelare in un proprio procedimento informazioni o prove che
discolpano un accusato. In tale caso, lo Stato Parte richiedente, prima della
rivelazione, informa lo Stato Parte richiesto e, se richiesto, si consulta con questo
ultimo. Se, in casi eccezionali, è impossibile dare comunicazione anticipata, lo
Stato Parte richiedente informa senza indugio lo Stato Parte richiesto della
rivelazione.
20. Lo Stato Parte richiedente può chiedere allo Stato Parte richiesto di serbare la
riservatezza sui fatti e sulla materia della richiesta, salvo quanto necessario
all’esecuzione della medesima. Se lo Stato Parte richiesto non può ottemperare
alla richiesta di riservatezza ne informa prontamente lo Stato Parte richiedente.
21. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere rifiutata se:
a) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni del presente
articolo;
b) lo Stato Parte richiesto valuta che l’esecuzione della richiesta può recare
pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi
fondamentali;
c) in relazione a reati similari, il diritto interno vieta alle autorità dello Stato
Parte richiesto di eseguire le azioni richieste qualora tali reati siano oggetto di
indagini, azioni penale o procedimenti giudiziari nell’ambito delle competenze di
tali autorità;
d) accogliere della richiesta fosse contrario all’ordinamento giuridico relativo
all’assistenza giudiziaria reciproca dello Stato Parte richiesto.
22. Gli Stati Parte non possono respingere una richiesta di assistenza giudiziaria
reciproca solo a motivo del fatto che si ritiene che il reato riguardi anche questioni
fiscali.
23. Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria reciproca deve essere motivato.
24. Lo Stato Parte richiesto dà esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria
reciproca non appena possibile e tiene nel massimo conto possibile le eventuali
scadenze proposte dallo Stato Parte richiedente, delle quali dà ragione,
preferibilmente nella richiesta. Lo Stato Parte richiedente può fare ragionevoli
richieste di informazioni sullo stato e sui progressi delle misure adottate dallo
Stato Parte richiesto per adempiere alla richiesta. Lo Stato Parte richiesto
risponde alle ragionevoli richieste di informazioni dello Stato Parte richiedente
sullo stato e sui progressi della propria richiesta. Lo Stato Parte richiedente
informa prontamente lo Stato Parte richiesto quando l’assistenza non è più
necessaria.
25. L’assistenza giudiziaria reciproca può essere differita dallo Stato Parte
richiesto a motivo del fatto che interferirebbe con un’indagine, azione penale o
procedimento giudiziario in corso.
26. Prima di respingere una richiesta ai sensi del punto 21 del presente articolo o
di differirne l’esecuzione ai sensi del punto 25 del presente articolo, lo Stato Parte
richiesto si consulta con lo Stato Parte richiedente per valutare se l’assistenza può
essere concessa nei termini e alle condizioni ritenute necessarie. Se lo Stato Parte
richiedente accetta l’assistenza a tali condizioni, è tenuto ad ottemperarvi.
27. Senza pregiudizio all’applicazione del punto 12 del presente articolo, il
testimone, l’esperto o altra persona i quali, su richiesta dello Stato Parte
richiedente, acconsentono a fornire prove in un procedimento o a collaborare ad
un’indagine, azione penale o procedimento giudiziario nel territorio dello Stato
Parte richiedente non possono essere perseguiti, detenuti, puniti, né sottoposti a
qualsiasi altra restrizione della propria libertà personale in quel territorio per fatti,
omissioni o condanne antecedenti alla partenza dal territorio dello Stato Parte
richiesto. Tale salvacondotto spira quando il testimone, l’esperto o altra persona,
avendo avuto la possibilità di andarsene per un periodo di quindici giorni
consecutivi o per un periodo concordato tra gli Stati Parte a decorrere dalla data
in cui è stato ufficialmente informato che la sua presenza non è più richiesta dalle
autorità giudiziarie, malgrado ciò rimane volontariamente nel territorio dello Stato
Parte richiedente o vi ritorna di sua libera volontà dopo averlo lasciato.
28. Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato Parte
richiesto salvo diverso accordo tra gli Stati Parti in questione. Se, per soddisfare
la richiesta, è o sarà necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, gli
Stati Parte si consultano per decidere i termini e le condizioni di esecuzione della
richiesta nonché il modo in cui la spesa verrà sostenuta.
29. Lo Stato Parte richiesto:
a) fornisce allo Stato Parte richiedente copie di atti pubblici, documenti o
informazioni in proprio possesso che secondo il diritto interno sono a disposizione
del pubblico in generale;
b) può, a discrezione, fornire allo Stato Parte richiedente in tutto, in parte o
alle condizioni ritenute opportune, copie di atti pubblici, documenti o informazioni
in proprio possesso che secondo il diritto interno non sono a disposizione del
pubblico in generale.
30. Gli Stati Parte, laddove necessario, valutano l’eventualità di stringere accordi
o intese bilaterali o multilaterali atti a dare seguito pratico o maggiore efficacia
alle disposizioni del presente articolo.
de minimis oppure questioni per le quali la cooperazione o l’assistenza
Articolo 47
Trasferimento dei procedimenti penali
Ciascuno Stato Parte valuta la possibilità di trasferire ad un altro i procedimenti
relativi al perseguimento di reati previsti conformemente alla presente
Convenzione nei casi in cui tale trasferimento è ritenuto nell’interesse della
corretta amministrazione della giustizia, in particolare nei casi in cui sono
coinvolte più giurisdizioni, al fine di concentrare l’esercizio dell’azione penale.
Articolo 48
Cooperazione tra i servizi di individuazione e repressione della criminalità
1. Gli Stati Parte collaborano strettamente tra di loro, coerentemente con i
rispettivi ordinamenti giuridici ed amministrativi nazionali, per rafforzare l’efficacia
dell’azione delle strutture preposte all’individuazione e repressione dei reati di cui
alla presente Convenzione. Ciascuno Stato Parte adotta, in particolare, misure
efficaci a:
a) rafforzare e, laddove necessario, istituire canali di comunicazione tra le
rispettive autorità, istituzioni e servizi competenti, al fine di rendere più semplice
il sicuro e rapido scambio di informazioni riguardanti tutti gli aspetti dei reati di
cui alla presente Convenzione, compresi, se gli Stati Parte lo ritengono opportuno,
i collegamenti con altre attività criminali;
b) cooperare con altri Stati Parte nella conduzione di indagini relative ai
reati trattati dalla presente Convenzione riguardanti:
i) l’identità, la collocazione e le attività di persone sospette di
partecipazione in detti reati o la collocazione di altre persone coinvolte;
ii) i movimenti di proventi del reato o beni derivanti dalla commissione
di tali reati;
iii) i movimenti di beni, attrezzature o altri strumenti utilizzati o che si
intenda utilizzare per la commissione di tali reati;
c) fornire, ove opportuno, i necessari strumenti o quantitativi di sostanze
per fini investigativi o di analisi;
d) scambiare, ove opportuno, informazioni con altri Stati Parte sui specifici
mezzi e i metodi usati per la commissione dei reati di cui alla presente
Convenzione, compresi l’utilizzo di false identità, di documenti falsi, contraffatti o
alterati e di altri mezzi atti a nascondere la natura delle attività;
e) facilitare l’effettivo coordinamento tra le proprie autorità, istituzioni e
servizi competenti e promuovere lo scambio di personale e di altri esperti,
compreso, nel rispetto delle intese e degli accordi bilaterali tra gli Stati Parte
interessati, il dislocamento di ufficiali di collegamento;
f) scambiare le informazioni e coordinare le misure amministrative e d’altro
genere adottate opportunamente allo scopo di individuare precocemente i reati di
cui alla presente Convenzione.
2. Allo scopo di dare attuazione alla presente Convenzione, gli Stati Parte
valutano l’opportunità di concludere intese o accordi bilaterali o multilaterali per la
diretta collaborazione tra i propri servizi di individuazione e repressione del
crimine e, laddove tali intese o accordi siano già esistenti, l’opportunità di
emendarli. In mancanza di tali accordi o intese tra gli Stati Parte interessati, gli
Stati Parte possono considerare la presente Convenzione come base per la
reciproca collaborazione di polizia in relazione ai reati trattati dalla Convenzione
stessa. Qualora opportuno, gli Stati Parte utilizzano pienamente gli accordi e le
intese, comprese le organizzazioni regionali o internazionali, per incrementare la
cooperazione tra i propri servizi di individuazione e repressione.
3. Gli Stati Parte si sforzano di cooperare con i propri mezzi per fronteggiare i
reati trattati dalla presente Convenzione perpetrati attraverso l’uso della moderna
tecnologia.
Articolo 49
Indagini comuni
Gli Stati Parte valutano l’opportunità di stringere accordi o intese bilaterali o
multilaterali per mezzo dei quali, rispetto a questioni oggetto di indagini, azioni
penali o procedimenti giudiziari in uno o più Stati, le autorità competenti
interessate possono creare organi investigativi comuni. In mancanza di tali
accordi o intese, si possono intraprendere indagini comuni sulla base di accordi
caso per caso. Gli Stati Parte coinvolti assicurano il pieno rispetto della sovranità
dello Stato Parte nel cui territorio tale indagine deve aver luogo.
Articolo 50
Tecniche speciali di investigazione
1. Per combattere efficacemente la corruzione, ciascuno Stato, nei limiti consentiti
dai principi fondamentali del proprio ordinamento giuridico interno, e
conformemente alle condizioni stabilite dal proprio diritto interno, adotta le
misure necessarie, con i propri mezzi, a consentire l'appropriato impiego da parte
delle autorità competenti della consegna controllata e, laddove ritenuto
opportuno, di altre tecniche speciali di investigazione, quali la sorveglianza
elettronica o di altro tipo e le operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e
a consentire l’ammissibilità in tribunale della prova così ottenuta.
2. Allo scopo di indagare i reati di cui alla presente Convenzione, si incoraggiano
gli Stati Parte a stringere, laddove necessario, gli opportuni accordi o intese
bilaterali o multilaterali per l'impiego di dette tecniche speciali di investigazione
nel contesto della cooperazione internazionale. Tali accordi o intese vengono
conclusi e attuati in piena ottemperanza del principio della sovrana eguaglianza
degli Stati e vengono attuati in stretta conformità ai termini di tali accordi o
intese.
3. In mancanza degli accordi o intese di cui al punto 2 del presente articolo, le
decisioni sull'impiego di tecniche speciali di investigazione a livello internazionale
vengono prese caso per caso e, se necessario, possono tenere in considerazione
le disposizioni e le intese di carattere economico riguardanti l'esercizio della
giurisdizione da parte degli Stati Parte interessati.
4. Le decisioni di impiegare la consegna controllata a livello internazionale, su
consenso degli Stati Parte interessati, possono includere metodi quali
l’intercettazione delle merce o dei fondi e metodi che permettono alle merci e ai
fondi di proseguire integri oppure di essere asportati o sostituiti in tutto o in
parte.
Titolo V
Recupero di beni
Articolo 51
Norma generale
La restituzione di beni conformemente al presente titolo costituisce un principio
fondamentale della presente Convenzione e gli Stati Parte dovranno prestarsi
reciprocamente la più ampia cooperazione ed assistenza a tal riguardo.
Articolo 52
Prevenzione e individuazione di trasferimenti di proventi di reato
1. Fatto salvo l’Articolo 14 della presente Convenzione, ciascuno Stato Parte
adotterà le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per
richiedere alle istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione di verificare
l’identità dei clienti, adottare provvedimenti ragionevoli per determinare l’identità
degli aventi diritto ai fondi depositati su conti di cospicuo valore e condurre un
attento esame dei conti richiesti o mantenuti da o per conto di persone che
esercitino o abbiano esercitato funzioni pubbliche prominenti e loro familiari e
collaboratori stretti. Tale attento esame dovrà essere ragionevolmente strutturato
per individuare le transazioni sospette, al fine di informarne le autorità
competenti e non deve essere concepito come deterrente o impedimento per le
istituzioni finanziarie nell’intrattenere rapporti d’affari con clienti legittimi.
2. Al fine di agevolare l’applicazione delle misure previste nel punto 1 del
presente articolo, ciascuno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno
ed ispirandosi alle pertinenti iniziative di organizzazioni regionali, interregionali e
multilaterali per la lotta contro il riciclaggio di denaro, dovrà:
a) impartire direttive riguardo ai tipi di persone fisiche o giuridiche sui conti
delle quali le istituzioni finanziarie soggette alla propria giurisdizione dovranno
condurre attento esame, ai tipi di conti e transazioni cui dovranno prestare
particolare attenzione, nonché relativamente alle modalità appropriate di apertura
di conti, tenuta degli stessi e registrazione delle operazioni, da applicare a tali
conti; e
b) se del caso, notificare alle istituzioni finanziarie soggette alla propria
giurisdizione, su richiesta di un altro Stato Parte o su propria iniziativa, l’identità
delle persone fisiche o giuridiche sui conti delle quali dovrà condurre attento
esame, oltre a quelle che le istituzioni finanziarie possono identificare con altre
modalità.
3. Nel contesto del punto 2 (a) del presente articolo, ciascuno Stato Parte attuerà
misure per garantire che le proprie istituzioni finanziarie mantengano le adeguate
registrazioni, per un congruo periodo di tempo, dei conti e delle transazioni
relativi alle persone menzionate nel punto 1 del presente articolo, che dovrebbero
contenere, come minimo, informazioni concernenti l’identità del cliente, oltre che,
nei limiti del possibile, dell’avente diritto.
4. Al fine di impedire ed individuare i trasferimenti di proventi del crimine previsti
dalla presente Convenzione, ciascuno Stato Parte applicherà misure appropriate
ed efficaci per impedire, con l’ausilio dei propri organismi di regolamentazione e
supervisione, l’istituzione di banche che non abbiano una presenza fisica e che
non siano affiliate ad alcun gruppo finanziario regolamentato. Inoltre, gli Stati
Parte potranno considerare la possibilità di esigere dalle proprie istituzioni
finanziarie di rifiutare di avviare o continuare ad intrattenere rapporti con tali
istituzioni, in qualità di banche corrispondenti e di astenersi dallo stabilire rapporti
con istituzioni finanziarie straniere che consentano l’utilizzo dei propri conti da
parte di banche che non hanno una presenza fisica e che non siano affiliate ad
alcun gruppo finanziario regolamentato.
5. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di predisporre, in conformità con
il proprio diritto interno, efficaci sistemi di divulgazione delle informazioni
finanziarie per i pubblici ufficiali appropriati e stabilire adeguate sanzioni in caso
di mancato adempimento. Ciascuno Stato Parte prenderà altresì in considerazione
la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità
competenti di condividere tali informazioni con le autorità competenti di altri Stati
Parte, qualora si renda necessario effettuare indagini sui proventi del crimine
previsti nella presente Convenzione, ovvero di richiedere o recuperare gli stessi.
6. Ciascuno Stato Parte prenderà in considerazione la possibilità di adottare le
necessarie misure, in conformità con il proprio diritto interno, per richiedere agli
appropriati pubblici ufficiali, aventi un diritto o una delega di firma ovvero un
qualsiasi altro potere su un conto finanziario in un paese straniero, di segnalare
tale rapporto alle autorità competenti e di mantenere le opportune registrazioni
relative a tali conti. Tali misure dovranno altresì includere le opportune sanzioni in
caso di mancato adempimento.
Articolo 53
Misure per il recupero diretto di beni
Ciascuno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire ad un altro Stato Parte di
avviare un’azione civile dinanzi ai propri tribunali, volta a stabilire la titolarità o la
proprietà di beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla
presente Convenzione;
b) adotterà le misure necessarie per consentire ai propri tribunali di
ordinare agli autori di reati previsti dalla presente Convenzione di pagare un
indennizzo o corrispondere un risarcimento danni ad un altro Stato Parte che
abbia subito un pregiudizio da tali reati; e
c) adotterà le misure necessarie per consentire ai propri tribunali o alle
autorità competenti, qualora essi debbano adottare decisioni in merito alla
confisca, di riconoscere il legittimo diritto di proprietà di un altro Stato Parte sui
beni acquisiti mediante la commissione di un reato previsto dalla presente
Convenzione.
Articolo 54
Meccanismi di recupero di beni mediante la cooperazione internazionale ai fini
della confisca
1. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare reciproca assistenza giudiziaria ai sensi
dell’articolo 55 della presente Convenzione, concernente i beni acquisiti mediante
commissione di un reato previsto dalla presente Convenzione, ovvero utilizzati
per la commissione di tale reato, in conformità con il proprio diritto interno:
a) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità
competenti di dare efficacia ad un’ordinanza di confisca emessa da un tribunale di
un altro Stato Parte;
b) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità
competenti, nei casi in cui esse abbiano giurisdizione, di ordinare la confisca di
tali beni di origine estera nell’ambito di una decisione relativa ad un reato di
riciclaggio di denaro o qualsiasi altro reato soggetto alla propria giurisdizione,
ovvero mediante altri procedimenti autorizzati in conformità con il proprio diritto
interno; e
c) considererà la possibilità di adottare le misure necessarie per consentire
la confisca di tale bene in assenza di condanna penale nei casi in cui l’autore del
reato non possa essere penalmente perseguito per morte, fuga o assenza ovvero
in altri casi opportuni.
2. Ciascuno Stato Parte, al fine di prestare la reciproca assistenza giudiziaria a
seguito di richiesta formulata ai sensi del punto 2 dell’articolo 55 della presente
Convenzione
a) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità
competenti di congelare o sequestrare i beni, in esecuzione di un’ordinanza di
congelamento o sequestro emessa da un tribunale o autorità competente di uno
Stato Parte richiedente, che possa costituire per lo Stato richiesto una ragionevole
base per ritenere che sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i
beni possano eventualmente essere oggetto di un’ordinanza di confisca ai fini del
punto 1 (a) del presente articolo;
b) adotterà le misure necessarie per consentire alle proprie autorità
competenti di congelare o sequestrare beni, in esecuzione di una richiesta che
possa costituire per lo Stato richiesto una base ragionevole per ritenere che
sussistano motivi sufficienti per adottare tali misure e che i beni possano
eventualmente essere oggetto di un’ordinanza di confisca ai fini del punto 1 (a)
del presente articolo; e
c) considererà la possibilità di adottare ulteriori misure per consentire alle
proprie autorità competenti di preservare i beni ai fini della confisca, ad esempio
sulla base di un mandato di arresto all’estero o di un’imputazione penale
conseguente all’acquisizione di tale bene.
, in conformità con il proprio diritto interno:
Articolo 55
Cooperazione internazionale ai fini della confisca
1. Uno Stato Parte che abbia ricevuto una richiesta da un altro Stato Parte,
avente giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, di confisca
di proventi di reato, beni, attrezzature ovvero altri strumenti previsti dall’articolo
31, punto 1, della presente Convenzione, che si trovano nel suo territorio, dovrà,
nella maggior misura possibile consentita dal proprio diritto interno:
a) trasmettere la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di
ottenere l’emissione di un’ordinanza di confisca e, qualora essa sia emessa, di
dare esecuzione alla medesima; ovvero
b) trasmettere alle proprie autorità competenti, affinché ne diano
esecuzione nella misura richiesta, un’ordinanza di confisca emessa da un
tribunale nel territorio dello Stato Parte richiedente, in conformità con gli articoli
31, punto 1, e 54, punto1 (a), della presente Convenzione, nella misura in cui
essa sia relativa a proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui
all’articolo 31, punto 1, che si trovino nel territorio dello Stato Parte richiesto.
2. Facendo seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato Parte avente
giurisdizione su un reato previsto dalla presente Convenzione, lo Stato Parte
richiesto può adottare misure volte ad identificare, rintracciare, congelare e
sequestrare proventi di reato, beni, attrezzature o altri strumenti di cui all’articolo
31, punto 1, della presente Convenzione, ai fini di un’eventuale confisca che
dovrà essere ordinata o dallo Stato Parte richiedente, ovvero, conformemente ad
una richiesta di cui il punto 1 del presente articolo, dallo Stato Parte richiesto.
3. Le disposizioni contenute nell’articolo 46 della presente Convenzione si
applicano,
specificate nell’articolo 46, punto 15, le richieste presentate in conformità del
presente articolo dovranno contenere:
a) in caso di richiesta relativa al punto 1 (a) del presente articolo, una
descrizione del bene da sottoporre a confisca, così come, nella misura del
possibile, l’ubicazione e, laddove pertinente, l’indicazione del valore estimativo del
bene ed una esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente,
sufficienti a consentire allo Stato Parte richiesto di richiedere l’ordinanza in
conformità con il proprio diritto interno;
b) nel caso di una richiesta riferita al punto 1 (b) del presente articolo, una
copia legalmente accettabile di ordinanza di confisca, su cui si basa la richiesta,
emessa dallo Stato Parte richiedente, un’esposizione dei fatti ed informazioni circa
la misura in cui è richiesta l’esecuzione dell’ordinanza, una dichiarazione in cui
siano specificate le misure adottate dallo Stato Parte richiedente per dare
adeguata notifica a terze parti in buona fede e garantire una procedura regolare,
nonché una dichiarazione secondo cui l’ordinanza di confisca è definitiva;
c) nel caso di una richiesta riferita al punto 2 del presente articolo,
un’esposizione dei fatti su cui si basa lo Stato Parte richiedente ed una descrizione
delle misure richieste e, laddove disponibile, una copia legalmente accettabile di
un’ordinanza su cui si basa la richiesta.
4. Le decisioni o le misure previste ai punti 1 e 2 del presente articolo saranno
adottate dallo Stato Parte richiesto in conformità con il proprio diritto interno ed
in assoggettamento alle norme procedurali ovvero in conformità di accordi o
intese bilaterali o multilaterali ai quali può essere vincolato rispetto allo Stato
Parte richiedente.
5. Ciascuno Stato Parte fornirà al Segretario Generale delle Nazioni Unite una
copia delle proprie leggi e regolamenti che danno applicazione al presente articolo
e di qualsiasi successiva modifica di tali leggi e regolamenti o una descrizione
della stessa.
6. Se uno Stato Parte decide di subordinare l’adozione delle misure previste nei
punti 1 e 2 del presente articolo, all’esistenza di un trattato pertinente, tale Stato
Parte dovrà considerare la presente Convenzione come base convenzionale
necessaria e sufficiente.
7. La cooperazione ai sensi del presente articolo potrà altresì essere rifiutata o le
misure cautelari revocate se lo Stato Parte richiesto non riceve tempestivamente
prove sufficienti ovvero se il bene è di valore minimo.
8. Prima di revocare qualsiasi misura cautelare adottata in conformità con il
presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovrà, se possibile, dare allo Stato Parte
richiedente la possibilità di presentare i propri argomenti in favore del
mantenimento della misura.
9. Le disposizioni del presente articolo non dovranno essere interpretate come
pregiudizievoli dei diritti delle terze parti in buona fede.
mutatis mutandis, al presente articolo. In aggiunta alle informazioni
Articolo 56
Cooperazione speciale
Fatto salvo il proprio diritto interno, ciascuno Stato Parte si adopererà per
adottare le misure che gli permettano di trasmettere ad un altro Stato Parte, che
non abbia precedentemente presentato richiesta, senza pregiudizio per le proprie
indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari, le informazioni relative ai
proventi del crimine previsti dalla presente Convenzione, qualora esso ritenga che
la divulgazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato Parte destinatario ad
avviare o dare luogo a indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari ovvero
indurre detto Stato Parte a formulare una richiesta in conformità con il presente
titolo della Convenzione.
Articolo 57
Restituzione e disposizione dei beni
1. Ciascuno Stato Parte disporrà dei beni confiscati in conformità con gli articoli
31 o 55 della presente Convenzione, ivi inclusa la restituzione ai legittimi
proprietari precedenti, in conformità con il punto 3 del presente articolo, ai sensi
delle disposizioni della presente Convenzione e del proprio diritto interno.
2. Ciascuno Stato Parte adotterà, in conformità con i principi fondamentali del
proprio diritto interno, le misure legislative o di altra natura necessarie a
consentire alle proprie autorità competenti di procedere alla restituzione dei beni
oggetto di confisca, nel dar seguito ad una richiesta presentata da un altro Stato
Parte, conformemente alla presente Convenzione, tenendo conto dei diritti delle
terze parti in buona fede.
3. In conformità con gli articoli 46 e 55 della presente Convenzione e con i punti 1
e 2 del presente articolo, lo Stato Parte richiesto dovrà:
a) in caso di sottrazione di fondi pubblici ovvero di riciclaggio di fondi
pubblici sottratti, come previsto dagli articoli 17 e 23 della presente Convenzione,
laddove la confisca sia stata eseguita in conformità con l’articolo 55 e sulla base
di una sentenza definitiva nello Stato Parte richiedente, requisito al quale lo Stato
Parte richiesto potrà rinunciare, restituire il bene oggetto di confisca allo Stato
Parte richiedente;
b) nel caso di proventi relativi a qualsiasi altro reato compreso nella
presente Convenzione, laddove la confisca sia stata eseguita in conformità con
l’articolo 55 della presente Convenzione e sulla base di una sentenza definitiva
nello Stato Parte richiedente, requisito al quale lo Stato Parte richiesto potrà
rinunciare, restituire il bene oggetto di confisca allo Stato Parte richiedente,
qualora lo Stato Parte richiedente fornisca allo Stato Parte richiesto prove
ragionevoli del proprio diritto di proprietà anteriore sui beni confiscati ovvero lo
Stato Parte richiesto riconosca i danni procurati allo Stato Parte richiedente come
base per la restituzione del bene oggetto di confisca;
c) in tutti gli altri casi, dare considerazione prioritaria alla restituzione di
beni confiscati allo Stato Parte richiedente, mediante restituzione di tali beni ai
legittimi proprietari precedenti o indennizzo in favore delle vittime del reato.
4. Laddove opportuno, a meno che gli Stati Parte non decidano diversamente, lo
Stato Parte richiesto può dedurre le spese ragionevoli sostenute per le indagini,
l’azione penale o i procedimenti giudiziari che abbiano reso possibile la
restituzione o la disposizione dei beni oggetti a confisca ai sensi del presente
articolo.
5. Laddove opportuno, gli Stati Parte potranno altresì prevedere in particolare di
concludere, sulla base del singolo caso, accordi o intese mutualmente accettabili,
finalizzati alla disposizione definitiva dei beni soggetti a confisca.
Articolo 58
Unità di intelligence finanziaria
Gli Stati Parte coopereranno tra loro al fine di impedire e combattere il
trasferimento di proventi relativi ai reati previsti in conformità con la presente
Convenzione e di promuovere modalità e misure di recupero di tali proventi e, a
tal fine, considereranno la possibilità di istituire un’unità di intelligence finanziaria
responsabile della ricezione, analisi e diffusione tra le autorità competenti di
informazioni relative a transazioni finanziarie sospette.
Articolo 59
Accordi ed intese bilaterali e multilaterali
Gli Stati Parte prenderanno in considerazione la possibilità di concludere accordi o
intese bilaterali o multilaterali finalizzati ad accrescere l’efficacia della
cooperazione internazionale prestata conformemente al presente titolo della
Convenzione.
Titolo VI
Assistenza tecnica e scambio di informazioni
Articolo 60
Formazione ed assistenza tecnica
1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti delle proprie esigenze, formulerà, svilupperà o
perfezionerà programmi di formazione specifici per il proprio personale
responsabile della prevenzione e della lotta contro la corruzione. Tali programmi
di formazione possono riguardare, tra le altre cose:
a) misure efficaci di prevenzione, individuazione, indagine, repressione e
lotta contro la corruzione, incluso l’uso di metodi di raccolta delle prove e
d’indagine;
b) accrescimento della capacità di sviluppo e pianificazione di una politica
strategica contro la corruzione;
c) formazione di autorità competenti nella formulazione di richieste di
assistenza giudiziaria reciproca che soddisfino i requisiti della presente
Convenzione;
d) valutazione e rafforzamento delle istituzioni, della gestione del servizio
pubblico e la gestione di finanze pubbliche, inclusi gli appalti pubblici ed il settore
privato;
e) prevenzione e lotta al trasferimento di proventi di reati previsti dalla
presente Convenzione e recupero di tali proventi;
f) individuazione e congelamento del trasferimento di proventi di reati
previsti dalla presente Convenzione;
g) sorveglianza dei movimenti di proventi del crimine previsti dalla presente
Convenzione e dei metodi impiegati per il trasferimento, l’occultamento o la
dissimulazione di detti proventi;
h) meccanismi e metodi giuridici ed amministrativi adeguati ed efficaci per
agevolare la restituzione dei proventi del crimine previsti in conformità con la
presente Convenzione;
i) metodi impiegati per la protezione delle vittime e dei testimoni che
collaborano con le autorità giudiziarie; e
j) formazione in materia di regolamenti nazionali ed internazionali e di
lingue.
2. Gli Stati Parte, nei limiti delle proprie capacità, considereranno la possibilità di
prestarsi la più ampia assistenza tecnica, in particolare in favore dei paesi in via
di sviluppo, nei rispettivi piani e programmi di lotta contro la corruzione, incluso il
supporto materiale e la formazione negli ambiti di cui al punto 1 del presente
articolo, nonché la formazione e l’assistenza e lo scambio reciproco di esperienze
pertinenti e di conoscenze specializzate, che agevoleranno la cooperazione
internazionale tra gli Stati Parte negli ambiti dell’estradizione e dell’assistenza
giudiziaria reciproca.
3. Gli Stati Parte intensificheranno, nei limiti delle proprie esigenze, gli sforzi
compiuti per ottimizzare le attività operative e di formazione all’interno di
organizzazioni internazionali e regionali e nel quadro di pertinenti accordi o intese
bilaterali o multilaterali.
4. Gli Stati Parte considereranno, su richiesta, la possibilità di assistersi
reciprocamente nella realizzazione di valutazioni, studi e indagini in relazione alle
tipologie, alle cause, agli effetti ed ai costi della corruzione nei rispettivi paesi, al
fine di elaborare, con la partecipazione delle autorità competenti e della società,
strategie e piani di azione per la lotta contro la corruzione.
5. Al fine di agevolare il recupero dei proventi del crimine previsti in conformità
con la presente Convenzione, gli Stati Parte potranno cooperare fornendosi
reciprocamente i nominativi degli esperti che potrebbero prestare assistenza nel
raggiungimento di tale obiettivo.
6. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di ricorrere all’organizzazione di
conferenze internazionali e seminari subregionali, regionali ed internazionali, per
promuovere la cooperazione e l’assistenza tecnica e per stimolare il dibattito su
problemi di interesse reciproco, inclusi i problemi e le esigenze particolari dei
paesi in via di sviluppo e dei paesi ad economia in transizione.
7. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di istituire meccanismi volontari
finalizzati a contribuire finanziariamente agli sforzi compiuti dai paesi in via di
sviluppo e dai paesi ad economia in transizione per l’applicazione della presente
Convenzione attraverso programmi e progetti di assistenza tecnica.
8. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di versare contributi volontari
all’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, al fine di dare impulso,
attraverso l’Ufficio, a programmi e progetti nei paesi in via di sviluppo per
l’applicazione della presente Convenzione.
Articolo 61
Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione
1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione
con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le
circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione.
2. Gli Stati Parte considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro
ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza
analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei
limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, così come
informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione.
3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche
e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l’efficacia e
l’efficienza delle stesse.
Articolo 62
Altre misure: applicazione della Convenzione mediante lo sviluppo economico e
l’assistenza tecnica
1. Gli Stati Parte adotteranno, nella misura del possibile, le misure appropriate
all’applicazione della presente Convenzione, mediante la cooperazione
internazionale, tenendo conto degli effetti negativi della corruzione sulla società in
generale e sullo sviluppo sostenibile in particolare.
2. Gli Stati Parte compiranno sforzi concreti nella misura del possibile ed in
coordinamento tra loro e con organizzazioni internazionali e regionali, al fine di:
a) intensificare la propria cooperazione a vari livelli con i paesi in via di
sviluppo, al fine di rafforzare la capacità di questi ultimi nella prevenzione e nella
lotta contro la corruzione;
b) intensificare l’assistenza finanziaria e materiale a sostegno degli sforzi
compiuti dai paesi in via di sviluppo per prevenire e combattere efficacemente la
corruzione ed aiutare questi ultimi ad applicare la presente Convenzione con
successo;
c) fornire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e ad economia in
transizione al fine di aiutarli a soddisfare le proprie necessità ai fini
dell’applicazione della presente Convenzione. A tal fine, gli Stati Parte si
impegneranno a versare volontariamente contributi adeguati e regolari su un
conto specificamente designato all’uopo, nell’ambito di un meccanismo di
finanziamento delle Nazioni Unite. Gli Stati Parte potranno altresì prevedere, in
particolare, in conformità con il proprio diritto interno e con le disposizioni della
presente Convenzione, di contribuire a tale conto con una percentuale del denaro
o del corrispondente valore dei proventi del crimine ovvero dei beni confiscati in
conformità con le disposizioni della presente Convenzione;
d) per incoraggiare e indurre altri Stati ed istituzioni finanziarie, laddove
opportuno, ad unirsi agli sforzi compiuti in conformità con il presente articolo, in
particolare prevedendo un maggior numero di programmi di formazione ed
attrezzature moderne a beneficio dei paesi in via di sviluppo, al fine di assisterli
nel raggiungimento degli obiettivi della presente Convenzione.
3. Nella più ampia misura possibile, tali misure saranno adottate fatti salvi gli
esistenti impegni in materia di assistenza esterna o altri accordi di cooperazione
finanziaria, a livello bilaterale, regionale o internazionale.
4. Gli Stati Parte possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali di
assistenza materiale e logistica, tenendo conto degli accordi finanziari necessari
per rendere efficaci le misure di cooperazione internazionale previste nella
presente Convenzione e per la prevenzione, individuazione e lotta alla corruzione.
Titolo VII
Meccanismi di applicazione
Articolo 63
Conferenza degli Stati Parte della Convenzione
1. E’ istituita una Conferenza degli Stati Parte della Convenzione per migliorare
la capacità degli Stati Parte e la cooperazione tra loro, al fine di raggiungere gli
obiettivi enunciati nella presente Convenzione e di promuovere e esaminare la
sua applicazione.
2. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite convocherà la Conferenza degli Stati
Parte non più tardi di un anno dopo l’entrata in vigore della presente
Convenzione. In seguito, saranno tenute riunioni regolari della Conferenza degli
Stati Parte in conformità con il regolamento interno da essa adottato.
3. La Conferenza degli Stati Parte adotta il regolamento interno e le norme che
regolano il funzionamento delle attività enunciate nel presente articolo, comprese
le norme relative all’ammissione e d alla partecipazione di osservatori ed al
pagamento delle spese occasionate dallo svolgimento di tali attività.
4. La Conferenza degli Stati Parte concerta le attività, le procedure ed i metodi di
lavoro per conseguire gli obiettivi enunciati al punto 1 del presente articolo, in
particolare:
a) agevolando le attività condotte dagli Stati Parte ai sensi degli articoli 60 e
62 e dei titoli da II a V della presente Convenzione, anche incoraggiando l’apporto
di contributi volontari;
b) agevolando lo scambio di informazioni tra gli Stati Parte sui modelli e le
tendenze della corruzione e sulle pratiche efficaci per prevenirla e combatterla e
per restituire i proventi del crimine attraverso, tra l’altro, la pubblicazione delle
informazioni pertinenti indicate nel presente articolo;
c) cooperando con le organizzazioni ed i meccanismi internazionali e
regionali e con le organizzazioni non-governative competenti;
d) utilizzando adeguatamente le informazioni pertinenti prodotte da altri
meccanismi internazionali e regionali per la lotta e la prevenzione della corruzione
al fine di evitare inutili duplicazioni delle attività;
e) riesaminando periodicamente l’attuazione della presente Convenzione da
parte dei suoi Stati Parte;
f) formulando raccomandazioni per migliorare la presente Convezione e la
sua applicazione;
g) prendendo nota delle necessità di assistenza tecnica degli Stati Parte
relativamente all’applicazione della presente Convenzione e raccomandando al
riguardo le eventuali misure che ritenga necessarie.
5. Ai fini del punto 4 del presente articolo, la Conferenza degli Stati Parte
acquisisce la necessaria conoscenza in merito alle misure adottate e le difficoltà
incontrate dagli Stati Parte nell’attuazione della presente Convenzione attraverso
le informazioni da questi fornite e attraverso i meccanismi complementari di
esame da essa eventualmente istituiti.
6. Ciascuno Stato Parte fornisce alla Conferenza degli Stati Parte, secondo
quanto richiesto dalla stessa, le informazioni sui suoi programmi, piani e pratiche
e altresì sulle misure legislative ed amministrative per attuare la presente
Convenzione. La Conferenza degli Stati Parte esamina il mezzo più efficace per
ricevere e dar seguito alle informazioni, comprese in particolare le informazioni
ricevute dagli Stati Parte e dalle organizzazioni internazionali competenti. I
contributi ricevuti da organizzazioni non-governative pertinenti debitamente
accreditate in conformità con le procedure che saranno decise dalla Conferenza
degli Stati Parte, possono altresì essere considerati.
7. Conformemente ai punti da 4 a 6 del presente articolo, la Conferenza degli
Stati Parte istituisce, se lo ritiene necessario, eventuali meccanismi o organi
adeguati ad agevolare l’effettiva attuazione della Convenzione.
Articolo 64
Segreteria
1. Il Segretario-Generale delle Nazioni Unite fornisce i necessari servizi di
segreteria alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione.
2. La segreteria:
a) assiste la Conferenza degli Stati Parte nello svolgimento delle attività
enunciate all’articolo 63, punti 5 e 6, della presente Convenzione e organizza e
fornisce i necessari servizi per le sezioni della Conferenza degli Stati Parte;
b) su richiesta, assiste gli Stati Parte nel fornire le informazioni alla
Conferenza degli Stati Parte, secondo quanto previsto dall’articolo 63, punti 5 e 6,
della presente Convenzione; e
c) assicura il necessario coordinamento con le segreterie delle
organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Titolo VIII
Disposizioni finali
Articolo 65
Attuazione della Convenzione
1. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie, comprese misure legislative
ed amministrative, in conformità con i principi fondamentali del suo diritto
interno, per assicurare l’esecuzione dei suoi obblighi ai sensi della presente
Convenzione.
2. Ciascuno Stato Parte può adottare misure più strette o severi di quelle
previste dalla presente Convenzione al fine di prevenire e combattere la
corruzione.
Articolo 66
Composizione delle controversie
1. Gli Stati Parte si adoperano per risolvere le controversie relative
all’interpretazione o applicazione della presente Convenzione mediante
negoziazione.
2. Ogni controversia tra due o più Stati Parte relativa all’interpretazione o
applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta mediante
negoziazione entro un termine ragionevole è, su richiesta di una di tali Stati
Parte, sottomessa ad arbitrato. Se,. Decorsi sei mesi dalla data della richiesta di
arbitrato, gli Stati Parte non sono in grado di convenire sull’organizzazione
dell’arbitrato, uno qualsiasi di tali Stati Parte potrà riferire la controversia alla
Corte Internazionale di Giustizia presentando una richiesta in conformità con lo
Statuto della Corte.
3. Ciascuno Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione,
approvazione della Convenzione o adesione alla stessa, dichiarare che non si
considera vincolato dal punto 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non
sono vincolati dal punto 2 del presente articolo rispetto allo Stato Parte che abbia
formulato una tale riserva.
4. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformità con il punto 3
del presente articolo può in ogni momento ritirare tale riserva mediante notifica al
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 67
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e
1. La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati dal 9 all’11
dicembre 2003, a Merida (Messico), e successivamente alla Sede delle Nazioni
Unite a New York, fino al 9 dicembre 2005.
2. La presente Convenzione è ugualmente aperta alla firma da parte delle
organizzazioni regionali d’integrazione economica a condizione che almeno uno
Stato membro di tale organizzazione abbia firmato la presente Convenzione in
conformità con il punto 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione.
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite. Un’organizzazione regionale
d’integrazione economica può depositare il suo strumento di ratifica, accettazione
o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri abbia fatto altrettanto. In
tale strumento di ratifica, accettazione o approvazione, tale organizzazione
dichiara la misura della sua competenza rispetto alle questioni regolate dalla
presente Convenzione. Tale organizzazione informa altresì il depositario su ogni
modifica pertinente della misura della sua competenza.
4. La presente Convenzione è aperta all’adesione di ogni Stato o organizzazione
regionale d’integrazione economica di cui almeno uno Stato membro sia Parte
della presente Convenzione. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso
il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento dell’adesione,
l’organizzazione regionale d’integrazione economica dichiara la misura della sua
competenza rispetto alle questioni regolate dalla presente Convenzione. Tale
organizzazione informa altresì il depositario su ogni modifica pertinente della
misura della sua competenza.
adesione
Articolo 68
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo
alla data di deposito del trentesimo strumento di ratifica, accettazione,
approvazione o accessione. Ai fini del presente punto, gli strumenti depositati da
un’organizzazione regionale d’integrazione economica non saranno valutati
aggiuntivi a quelli depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.
2. Per ciascuno Stato o organizzazione regionale d’integrazione economica che
ratifica, accetta, approva o accede alla presente Convenzione successivamente al
deposito del trentesimo strumento relativo, la presente Convenzione entrerà in
vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di tale Stato o
organizzazione del relativo strumento o alla data in cui la presente Convenzione
entra in vigore conformemente al punto 1 del presente articolo, se questa è
posteriore.
Articolo 69
Emendamento
1 .Allo scadere di cinque anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione,
uno Stato Parte può proporre un emendamento e trasmetterlo al segretario
Generale delle Nazioni Unite che a sua volta comunicherà l’emendamento
proposto agli Stati Parte ed alla Conferenza degli Stati Parte della Convenzione al
fine di valutare e decidere in merito alla proposta. La Conferenza degli Stati Parte
compie ogni sforzo volto a raggiungere un consenso su ciascun emendamento.
Se tutti gli sforzi tesi al consenso sono stati esperiti e non è stato raggiunto un
accordo, in ultima istanza, l’emendamento per essere adottato necessiterà di una
maggioranza di due terzi dei voti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione
della Conferenza degli Stati Parte.
2. Le organizzazioni regionali d’integrazione economica, nelle questioni che
rientrano nella loro competenza, eserciteranno il loro diritto di voto ai sensi del
presente articolo con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri
che sono Parte della presente Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno
il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.
3. Un emendamento adottato in conformità con il punto 1 del presente articolo è
soggetto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati Parte.
4 . Un emendamento adottato in conformità con il punto 1 del presente articolo
entra in vigore per uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso
il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica,
accettazione o approvazione di tale emendamento.
5. Quando un emendamento entra in vigore è vincolante per gli Stati Parte che
hanno espresso il loro consenso ad essere vincolati dallo stesso. Gli altri Stati
Parti restano vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione ed ad ogni
altro precedente emendamento che essi hanno ratificato, accettato o accettato.
Articolo 70
Denuncia
1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione mediante notifica
scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia diviene effettiva
un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
2. Un’organizzazione regionale d’integrazione economica cessa di essere Parte
della presente Convenzione quando tutti i suoi Stati membri la hanno denunciata.
Articolo 71
Depositario e lingue
1. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario della
presente Convenzione.
2. L’originale della presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese,
francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai
loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
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